F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELLA S.S. COLLEFERRO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLLEFERRO/SWEETHOME LAURENTUM DEL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04
APPELLO DELLA S.S. COLLEFERRO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA COLLEFERRO/SWEETHOME LAURENTUM DEL 28.2.2004 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del
18.3.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con il Com. Uff. n.
68 del 18 marzo 2004, respingeva il reclamo della S.S. Colleferro tendente ad ottenere la
vittoria per 6-0 nella gara di Calcio a Cinque regionale Colleferro/Homesweethome Laurentum
del 28.2.2004.
Deduceva la società Colleferro la irregolare posizione del calciatore Cambiotti Alessio,
il quale squalificato per una gara effettiva con Com. Uff. n. 27 C5 del 19 febbraio
2004, non avrebbe scontato la sanzione, in quanto la gara successiva Homesweethome/
Quarticciolo Lazio del 21.2.2004 non disputata per rinuncia al Campionato da parte di
quest’ultima società, pur considerata valida ai fini della classifica con attribuzione della
vittoria “a tavolino” della vittoria alla Homesweethome, non era ritenuta valida - dalla reclamante
- ai fini disciplinari della esecuzione della sanzione comminata al Cambiotti.
L’adita Commissione Disciplinare respingeva il reclamo, avendo la gara descritta in
epigrafe prodotto effetti ai fini della classifica, ed essendo pertanto scontata la squalifica
del calciatore, come dettato dall’art. 17 n. 4 C.G.S..
Avverso tale provvedimento la S.S. Colleferro Calcio - in data 24.3.2004 - propone rituale
appello alla C.A.F..
Sostiene l’appellante, tra l’altro, che il contenuto dell’art. 17 n. 5 C.G.S. disciplinando
la fattispecie del calciatore squalificato appartenente ad una società rinunciataria per una
gara, prevede che il calciatore non possa aver scontato la sanzione nella gara “rinunciata”,
assimilando tale fattispecie a quella sopradescritta del Cambiotti, concludendo per la
irregolarità della posizione del calciatore con conseguente richiesta di assegnazione della
vittoria per 6-0.
Il reclamo è da respingere.
Il disposto dell’art. 17 n. 4 C.G.S. è chiaro laddove - ai fini della esecuzione delle
sanzioni - considera le gare “...che abbiano conseguito un risultato valido ai fini della classifica
o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state annullate con decisione
definitiva degli Organi di Giustizia sportiva”; di conseguenza il Cambiotti ha correttamente
scontato la squalifica inflittagli nella gara ufficiale successiva alla pubblicazione del
Com. Uff., valida ai fini della classifica.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Colleferro
Calcio di Colleferro (Roma). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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