F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOLZANO BOZEN 1996/MEZZOCORONA DEL 14.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 47 del 30.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOLZANO BOZEN 1996/MEZZOCORONA DEL 14.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 47 del 30.3.2004) Con raccomandata spedita il 2.4.2004 l’A.C. Mezzocorona preannunciava reclamo, con richiesta di copia degli atti, alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige, in merito alla gara allievi Bolzano Bozen 1906/Mezzocorona del 14.3.2004, pubblicata con Com. Uff. n. 47 del 30 marzo 2004. Il reclamo è inammissibile. L’art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S. disciplina puntualmente le modalità di appello alla C.A.F., con richiesta degli atti disponendo che l’appellante ha l’obbligo di prannunciare “la richiesta entro tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare”, disponendo che tale comunicazione deve essere inviata alla controparte. L’art. 34 nn. 1 e 7 prevede che tale dichiarazione di preannuncio debba essere trasmesso “a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica”. Non avendo l’A.S. Mezzocorona rispettato tali formalità preventive, il reclamo è soggetto a declaratoria di inammissibilità. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dall’A.C. Mezzocorona di Mezzocorona (Trento). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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