F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELLA POLISPORTIVA PATERNÒ AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA G.S. CANISTRO/POLISPORTIVA PATERNÒ DEL 17.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 58 dell’8.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04
APPELLO DELLA POLISPORTIVA PATERNÒ AVVERSO LA DECLARATORIA DI
INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA G.S. CANISTRO/POLISPORTIVA
PATERNÒ DEL 17.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 58 dell’8.4.2004)
Con reclamo ritualmente presentato la Polisportiva Paternò ha impugnato davanti a
questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Abruzzo di cui al C.U. n. 58 dell’8 aprile 2004.
Con il provvedimento impugnato la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 55 del 25 marzo
2004) che confermava il risultato acquisito sul campo di 2 a 2 nella gara G.S. Canistro/
Polisportiva Paternò del 17.3.2004.
Il ricorso è fondato.
La Commissione Disciplinare ha infatti erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo
ritenendolo proposto tardivamente. In realtà risulta presentato in data 3.4.2004 avverso
la delibera del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n. 55 del 25 marzo 2004 e quindi
nel termine dei dieci giorni previsti dall’articolo 42 comma 5° del Codice di Giustizia
Sportiva. Nel caso in esame non trova infatti applicazione l’abbreviazione dei termini per
le ultime quattro giornate dei campionati regionali e provinciali di Calcio a 11 e Calcio a 5
della Lega Nazionale Dilettanti così come disposto nel C.U. n. 44 del 12.2.2004 della
L.N.D. in quanto trattasi del recupero della nona giornata di ritorno.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullata la decisione
della Commissione Disciplinare con la rimessione degli atti allo stesso Giudice per l’esame
del merito.
Deve, infine, essere ordinata la restituzione della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla
Polisportiva Paternò di Avezzano (L’Aquila) annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art.
33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo per l’esame di merito del
reclamo proposto dalla Pol. Paternò avverso il risultato della gara suindicata. Ordina restituirsi
la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELLA POLISPORTIVA PATERNÒ AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA G.S. CANISTRO/POLISPORTIVA PATERNÒ DEL 17.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 58 dell’8.4.2004)"