F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/4/04 APPELLO DEL CALCIATORE ANACLERIO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 256/C del 28.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/4/04 APPELLO DEL CALCIATORE ANACLERIO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 256/C del 28.4.2004) Il calciatore Anaclerio Giuseppe della A.C. Reggiana ha proposto tempestivo reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 256/C del 28 aprile 2004, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo dallo stesso presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo del 13.4.2004, veniva irrogata nei suoi confronti la squalifica per tre giornate effettive di gara per i fatti verificatisi nel corso della gara Reggiana/Pistoiese disputata a Reggio Emilia il 10.4.2004. Eccepisce il reclamante l’erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine all’entità della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 33, co. 1 lett. c) C.G.S. chiedendo l’ulteriore riduzione della squalifica, sulla base anche di copiosa giurisprudenza allegata al ricorso. Osserva questa Commissione d’Appello che la Commissione Disciplinare ha già correttamente evidenziato come, nel caso in esame, non ricorra l’ipotesi della “violenza particolarmente grave” di cui all’art. 14 co. 1 lett. f) C.G.S., in quanto i fatti come risultanti dagli atti ufficiali, dimostrano che il calciatore Canfora della Pistoiese non ebbe a subire danni di rilievo tanto da poter riprendere immediatamente il gioco dopo una breve assistenza da parte del massaggiatore. Ciò posto, tenuto anche conto del fatto che verosimilmente l’Anaclerio pose in essere il comportamento scorretto senza alcuna intenzione lesiva ma al solo fine di allontanare l’avversario nella concitazione del momento, appare equa e conforme all’entità dell’episodio, la squalifica per due giornate. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo sopra proposto dal calciatore Anaclerio Giuseppe, riduce la sanzione della squalifica a n. 2 giornate effettive di gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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