F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/4/04 APPELLO DEL CALCIATORE ANACLERIO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 256/C del 28.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 30/4/04
APPELLO DEL CALCIATORE ANACLERIO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 256/C
del 28.4.2004)
Il calciatore Anaclerio Giuseppe della A.C. Reggiana ha proposto tempestivo reclamo
avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti
Serie C, pubblicata sul C.U. n. 256/C del 28 aprile 2004, con la quale, in parziale accoglimento
del reclamo dallo stesso presentato avverso la decisione del Giudice Sportivo del
13.4.2004, veniva irrogata nei suoi confronti la squalifica per tre giornate effettive di gara
per i fatti verificatisi nel corso della gara Reggiana/Pistoiese disputata a Reggio Emilia il
10.4.2004.
Eccepisce il reclamante l’erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine
all’entità della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 33, co. 1 lett. c) C.G.S. chiedendo l’ulteriore
riduzione della squalifica, sulla base anche di copiosa giurisprudenza allegata al
ricorso.
Osserva questa Commissione d’Appello che la Commissione Disciplinare ha già correttamente
evidenziato come, nel caso in esame, non ricorra l’ipotesi della “violenza particolarmente
grave” di cui all’art. 14 co. 1 lett. f) C.G.S., in quanto i fatti come risultanti dagli
atti ufficiali, dimostrano che il calciatore Canfora della Pistoiese non ebbe a subire danni
di rilievo tanto da poter riprendere immediatamente il gioco dopo una breve assistenza da
parte del massaggiatore.
Ciò posto, tenuto anche conto del fatto che verosimilmente l’Anaclerio pose in essere
il comportamento scorretto senza alcuna intenzione lesiva ma al solo fine di allontanare
l’avversario nella concitazione del momento, appare equa e conforme all’entità dell’episodio,
la squalifica per due giornate.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo sopra proposto dal
calciatore Anaclerio Giuseppe, riduce la sanzione della squalifica a n. 2 giornate effettive
di gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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