F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KARMALAND/INTERFIVE VIGEVANO DEL 21.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 345 del 26.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04
APPELLO DEL F.C. INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
KARMALAND/INTERFIVE VIGEVANO DEL 21.2.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 345 del 26.3.2004)
In seguito alla disputa della gara Karmaland/Interfive Vigevano del 21.2.2004, la U.S.
Karmaland proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque
segnalando che nella gara suddetta la Società Interfive Vigevano, pur avendo elencato
nella distinta tre calciatori nati dopo il 31.12.1981, ne aveva effettivamente schierati in
campo sin dall’inizio soltanto due, mentre il terzo, precisamente il n. 13 Pagano Pietro, si
era presentato all’arbitro per il riconoscimento ed era stato ammesso in campo soltanto a
gara iniziata. Sosteneva la reclamante che la Interfive Vigevano non aveva in tal modo rispettato
le disposizioni regolamentari che fanno obbligo alle Società di impiegare almeno
tre giocatori nati successivamente al 31.12.1981.
Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata nel C.U. n. 312 del 10 marzo 2004, accoglieva
il reclamo della U.S. Karmaland ed infliggeva alla Interfive Vigevano la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
La Interfive Vigevano proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare chiedendo la
riforma della decisione del Giudice Sportivo ed il ripristino del risultato acquisito sul campo:
Karmaland/Interfive Vigevano 4-6.
Nel gravame la reclamante ammetteva la circostanza, peraltro inequivocabilmente risultante
dal referto arbitrale, che il calciatore Pagano Pietro era entrato in campo, previo
riconoscimento formale da parte degli arbitri, a gara iniziata e precisamente al 5’ del primo
tempo, ma sosteneva che l’inserimento del predetto calciatore nella distinta presentata
agli arbitri prima dell’inizio della gara soddisfaceva pienamente la disposizione di cui al
C.U. n. 1/2003 della Divisione Calcio a Cinque riguardante i “limiti di partecipazione dei
calciatori in relazione all’età” che recita: “...l’impiego dovrà risultare con l’obbligo di inserimento
nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei
calciatori impiegati”. Sosteneva infatti la Interfive che, non essendo previsto dalla norma
regolamentare l’obbligo della presenza in campo o in panchina per tutta la durata della
gara dei tre calciatori nati dopo il 31 dicembre 1981 regolarmente inseriti nella distinta, il
caso di specie andava equiparato a quello in cui uno dei tre “giovani” dovesse lasciare in
anticipo il campo di giuoco in seguito ad infortunio od espulsione, oppure dovesse recarsi
temporaneamente negli spogliatoi per modificare la tenuta di gioco o per un momentaneo
malessere. Lamentava infine di non aver potuto utilizzare interamente il tempo di attesa,
sebbene avesse tempestivamente richiesto all’arbitro di posticipare l’inizio della gara proprio
per attendere l’arrivo del calciatore Pagano e dell’allenatore Monni, i quali erano
giunti in ritardo sul luogo a causa delle avverse condizioni atmosferiche.
La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 345 del 26 marzo
2004, rigettava il reclamo.
Ha interposto appello la Interfive Vigevano chiedendo la riforma della decisione impugnata
ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. La ricorrente deduce anche in
questa sede l’errata interpretazione da parte della Commissione Disciplinare della disposizione
di cui al C.U. n. 1 della Divisione Calcio a Cinque relativa alla stagione 2003/2004
ed insiste sulla mancata concessione da parte degli arbitri del “tempo di attesa” di trenta
minuti, che avrebbe consentito al Pagano, già presente nel recinto di giuoco, di presentarsi
regolarmente in campo.
La C.A.F. rileva che il ricorso è infondato e deve essere respinto, con conseguente incameramento
della tassa.
L’interpretazione delle disposizioni relative alla partecipazione alle gare di tre giovani
calciatori (C.U. n. 1 della stagione sportiva 2003/2004) non può essre diversa da quella
fornita nei precedenti gradi di giudizio, attesa la ratio di tali disposizioni, che consiste nel
favorire concretamente la presenza e la partecipazione agonistica alle gare di calciatori
nati dopo il 31 dicembre 1981.
Infatti è evidente che siffatto intendimento non può dirsi conseguito nel caso di inserimento
“virtuale” in distinta di tre calciatori provvisti del requisito dell’età, non accompagnato
dalla effettiva presenza in campo degli stessi.
Altro problema è quello della contemporanea utilizzata dei tre giovani calciatori, che
non è obbligatoria viste le particolari modalità di giuoco del calcio a cinque, il cui regolamento
consente la sostituzione volante. Proprio alle peculiarità del giuoco si riferisce la citata
circolare n. 1 precisando che “...l’impiego dovrà risultare con l’obbligo di inserimento
nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori
impiegati”. Deve quindi essere condivisa la decisione della Commissione Disciplinare
che ha ritenuto non conforme alle disposizioni regolamentari la condotta tenuta dall’appellante
in occasione della gara in esame.
Quanto alle deduzioni dell’appellante relative alla mancata utilizzazione del “tempo di
attesa” regolamentare, è sufficiente rilevare che la ricostruzione dei fatti prospettata nel ricorso
è del tutto sfornita di riscontri probatori, non risultando dai referti arbitrali (unica fonte
di prova utilizzabile nel presente procedimento) alcuna richiesta di differimento dell’inizio
della gara da parte dei dirigenti della Interfive Vigevano.
Sul punto la Commissione Disciplinare motivato la propria decisione in modo del tutto
convincente ed immune da censura, rilevando tra l’altro che se i dirigenti della Società
si fossero avvalsi della facoltà di usufruire del tempo di attesa, tale richiesta non sarebbe
stata sindacabile da parte del direttore di gara.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Interfive di
Vigevano (Pavia). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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