F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DELL’A.S. ROMA CALCETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE EBOLI ROBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 74 dell’1.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04
APPELLO DELL’A.S. ROMA CALCETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE EBOLI ROBERTO (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 74
dell’1.4.2004)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 74 dell’1 aprile 2004 la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio accoglieva parzialmente il reclamo proposto
dalla A.S. Roma Calcetto in relazione alla squalifica fino al 20.2.2006 inflitta dal Giudice
Sportivo presso lo stesso Comitato al calciatore Eboli Roberto, responsabile delle lesioni
provocate al calciatore della A.S.F.C. Sportek Catania Massimiliano nel corso della gara
Roma Calcetto/Sportek del 21.2.2004. Sulla base del rilievo che nel commettere il fallo di
gioco l’Eboli non aveva voluto cagionare di certo al Catania le (gravi) lesioni effettivamente
procurategli, riduceva la squalifica, infatti, fino al 20.2.2005.
Avverso tale decisione proponeva appello la società che, prendendo spunto da quanto
rilevato dalla Commissione Disciplinare, faceva presente che il gesto dell’Eboli non era
stato volontario e dunque che la squalifica doveva essere ridotta ulteriormente.
L’appello dell’A.S. Roma Calcetto, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali,
non è ammissibile.
A norma dell’art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti
di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione, per
questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita
“come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente
indicate”, materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l’esame della condotta tenuta
da tesserati in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull’entità delle sanzioni
inflitte dalla Commissione Disciplinare o dal Giudice Sportivo di 2° Grado.
Nel caso in esame l’A.S. Roma Calcetto non ha svolto motivi relativi alla competenza,
alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all’omessa o contraddittoria
motivazione della decisione impugnata, ma motivi riguardanti la sola entità delle sanzioni
inflitte, ritenute eccessive. Ne consegue che, in difetto delle ipotesi di cui alle residue
lettere a), b) e c) dell’art. 33, punto 1, C.G.S. l’appello non può essere ritenuto
ammissibile.
Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è evidente l’assenza dei presupposti
cui l’art. 33, comma 1, C.G.S. subordina l’intervento di questa Commissione, per cui
l’appello proposto dalla A.S. Roma Calcetto va dichiarato, come già detto, inammissibile.
Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata
(art. 29, punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dall’A.S. Roma Calcetto. Ordina incamerarsi la tassa
versata.
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