F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DEL CALCIATORE GORETTI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 59 del 12.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04
APPELLO DEL CALCIATORE GORETTI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 59 del 12.12.2003)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 12 febbraio 2004, confermava al calciatore
Goretti Luca, tesserato della Polisportiva Euro Cesanense, la sanzione della squalifica fino
al 31.12.2005, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pesaro, per
comportamento violento nei confronti del direttore della gara Pol. Euro Cesanense/Villa
Palombara del 6.12.2003.
Avverso questa decisione il Goretti proponeva appello, con una serie di motivi in fatto
e in diritto, nuovamente, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche,
che con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 68 dell’11 marzo 2004, disponeva
la trasmissione degli atti alla C.A.F. per competenza.
Va preliminarmente osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile in
quanto proposto oltre i termini previsti dall’art. 33 comma 2 C.G.S..
Solo per completezza va aggiunto che sussiste, anche, un ulteriore motivo di inammissibilità
in quanto il ricorso risulta firmato dal solo difensore del Goretti (nominato da
quest’ultimo, esclusivamente, suo rappresentante e difensore nel procedimento).
Deve disporsi l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dal calciatore Goretti Luca. Ordina incamerarsi la tassa
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