F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DEL F.C. MELICUCCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STELLA AZZURRA DROSI/F.C. MELICUCCO DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 6.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DEL F.C. MELICUCCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STELLA AZZURRA DROSI/F.C. MELICUCCO DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 6.4.2004) La S.S. Stella Azzurra Drosi proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in relazione alla gara Melicucco/Stella Azzurra, disputata il 29 febbraio 2004 per il Campionato di 2ª Categoria organizzato dal Comitato Provinciale di Reggio Calabria e terminata con il risultato di 0-2. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara i calciatori Fossari Pasquale, nato il 7 agosto 1983, e Vomero Gianluca, nato l’8 agosto 1984, in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 5 aprile 2004, accoglieva il reclamo rilevando che da accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, i predetti calciatori non risultavano tesserati con alcuna società dello stesso Comitato. Di conseguenza, la Commissione Disciplinare irrogava al F.C. Melicucco la punizione sportiva della perdita della gara in parola con il punteggio di 0-3. L’appello proposto dal F.C. Melicucco avverso detta decisione si rivela fondato. Ed invero, i predetti calciatori Fossari Pasquale, nato il 7 giugno 1984 e non il 7 ago- sto 1983, e Vomero Gianluca, nato l’8 febbraio 1984 e non l’8 agosto 1984, emerge dai tabulati della società appellante e dalle carte d’identità degli stessi, dalle distinte di gara relative a precedenti incontri nei quali sono stati impegnati nonché da accertamenti effettuati direttamente da questa C.A.F. sui predetti tabulati risultano regolarmente tesserati per il F.C. Melicucco. Di conseguenza, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, deve ristabilirsi il risultato conseguito sul campo con la vittoria per 2-0 del F.C. Melicucco. La tassa di reclamo va restituita all’appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal F.C. Melicucco di Melicucco (Reggio Calabria), annulla l’impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 0-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Rimette gli atti all’Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti in ordine ad eventuali violazioni ordinamentali.
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