F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DEL G.S. INVICTA MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRIENZA/ INVICTA MATERA DEL 17.3.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 37 del 7.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DEL G.S. INVICTA MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRIENZA/ INVICTA MATERA DEL 17.3.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 7.4.2004) Il Giudice di 1° Grado presso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica del Comitato Regionale Basilicata, letti gli atti ufficiali della gara Brienza Calcio/Invicta Matera, disputata per il Torneo Allievi Regionali, Girone B, il 10 marzo 2004 e terminata con la vittoria della squadra ospite con il risultato di 1-2, per gravi episodi di violenza irrogava alla A.S. Brienza Calcio la sconfitta a tavolino per 3-0 e l’ammenda di 100 Euro e sanzioni personali per un dirigente e due calciatori della stessa società (Comunicato Ufficiale n. 34 del 17 marzo 2004). L’A.S. Brienza Calcio proponeva reclamo avverso tale provvedimento al Giudice di 2° Grado. Con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 7 aprile 2004, il Giudice Sportivo di 2° Grado, tra altre statuizioni, stabiliva di irrogare la punizione sportiva della perdita della gara anche al G.S. Invicta Matera sul rilievo che il Giudice di 1° Grado non aveva rilevato che in campo era scoppiata una rissa alla quale avevano preso parte giocatori di entrambe le società. La decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, appellata dal G.S. Invicta Matera, deve essere riformata. Ed invero, a parte il fatto che dal referto arbitrale non risulta che sul campo sia sorta una rissa tra i calciatori delle due squadre, ma solo un’avvisaglia di rissa, deve rilevarsi che il Giudice Sportivo di 2° Grado ha irrogato sanzioni a carico della società appellante senza che questa abbia partecipato al procedimento in quanto non chiamata a intervenirvi essendo del tutto estranea alla pronuncia del Giudice di 1° Grado competente in prime cure a valutare gli eventi di rilievo disciplinare verificatisi durante le gare. La decisione appellata, pertanto, deve essere annullata nella parte in cui ha disposto la perdita della gara anche a carico del G.S. Invicta Matera e deve disporsi il ripristino della deliberazione di primo grado del Giudice di 1° Grado per quanto attiene al risultato della gara. La tassa reclamo va restituita all’appellante. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal G.S. Invicta Matera di Matera, annulla l’impugnata delibera nella parte inerente il risultato della gara, ripristinando, per l’effetto, quella del Giudice Sportivo di 1° Grado che infliggeva alla A.S. Brienza la sanzione sportiva di perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.
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