F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DELL’A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPA FRASCATI/ORVIETANA DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 16.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04
APPELLO DELL’A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
LUPA FRASCATI/ORVIETANA DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 142 del 16.4.2004)
Dopo la disputa della gara di Campionato Nazionale Dilettanti Frascati Lupa/A.S. Orvietana
del 7.3.2004 conclusasi con il risultato di 1-1, la Società Orvietana presentava reclamo
al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale chiedendo l’applicazione della
sanzione sportiva di perdita della gara a carico della Frascati Lupa. La reclamante deduceva
che nel corso della gara il calciatore Marchigiani Federico dell’Orvietana era stato
colpito da un oggetto contundente non identificato che gli aveva provocato fuoriuscita di
sangue dal capo con conseguente sostituzione dello stesso calciatore.
Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 125 del 24 marzo 2004,
ritenendo applicabile nel caso di specie la previsione di cui all’art. 12 comma 1 del C.G.S.
che esclude la possibilità di applicare la punizione sportiva della perdita della gara allorquando
si siano verificati fatti o situazioni che abbiano comportato unicamente alterazione
al potenziale atletico di una o di entrambe le società, respingeva il reclamo convalidando
il risultato conseguito sul campo ed applicando alla A.S. Frascati Lupa la penalizzazione
di un punto in classifica pari a quello ottenuto al termine della gara.
La decisione del Giudice Sportivo veniva impugnata con separati reclami sia dalla
A.S. Orvietana, che chiedeva nuovamente l’applicazione della sanzione della perdita della
gara in esame a carico della società avversaria, sia dalla Frascati Lupa che chiedeva la revoca
della sanzione di penalizzazione di un punto in classifica inflittale dal primo giudice.
La Commissione Disciplinare adita, previa riunione dei reclami, respingeva quello
della A.S. Orvietana, rilevando che dagli atti di gara non emergevano elementi che consentissero
di imputare l’atto di violenza ai sostenitori della squadra avversaria; accoglieva
invece, in base al medesimo rilievo, il reclamo della Società Frascati Lupa ed annullava la
penalizzazione, anche in considerazione del fatto che la predetta Società era già stata
sanzionata dal Giudice Sportivo con l’ammenda di e 2.000,00 di diffida per intemperanze
dei suoi sostenitori durante la gara in questione.
Contro la delibera della Commissione Disciplinare ha interposto ricorso a questa
Commissione l’A.S. Orvietana, deducendo l’erroneità della decisione per mancato rispetto
delle normative federali e per contrasto con le risultanze di fonti primarie di prova (referto
dell’arbitro e degli assistenti).
Sostiene l’appellante che il ferimento del calciatore Marchigiani, poi sostituito perché
inidoneo a proseguire la gara, deve essere necessariamente ricondotto alla responsabilità
dei sostenitori della Lupa Frascati, sia perché verificatosi in concomitanza con la segnatura
della rete che aveva portato in vantaggio l’Orvietana, provocando intemperanze
degli spettatori locali all’indirizzo dei calciatori della squadra ospitata, sia perché la Frascati
Lupa risponde, in qualità di ospitante, dei fatti accaduti essendo tenuta a garantire
l’ordine pubblico all’interno dello stadio. Avrebbe quindi errato la Commissione Disciplinare
nel ritenere l’impossibilità di addebitare l’accaduto alla Soc. Frascati, così come avrebbe
errato nell’affermare che il ferimento del calciatore Marchigiani ed il clima intimidatorio
instauratosi nei confronti della squadra dell’Orvietana non avesse influito sul regolare
svolgimento della gara, ma avesse unicamente comportato l’alterazione del potenziale atletico
della squadra ospitata.
L’appellante chiede pertanto che venga inflitta alla Frascati Lupa la punizione sportiva
di perdita della gara in questione.
La C.A.F. osserva che parte ricorrente, avendo proposto come unica domanda quella
di irrogazione della sanzione sportiva di perdita della gara a carico della Frascati Lupa,
non ha interesse all’accertamento dell’imputabilità del fatto violento ai sostenitori della
predetta Società. Infatti, se anche tale accertamento si concludesse con esito favorevole
all’appellante per mezzo degli elementi presuntivi dedotti nel gravame (che, per inciso,
non appaiono manifestamente privi di fondamento) si potrebbe configurare esclusivamente
l’alterazione del potenziale atletico della squadra dell’Orvietana, il che comporterebbe
la penalizzazione di almeno un punto in classifica ai sensi dell’art. 12 n. 1 ultima parte del
C.G.S., ma non la perdita della gara a carico della Frascati Lupa come richiesto dall’appellante.
Infatti dagli atti ufficiali non emerge (per questa parte va condivisa la motivazione
della Commissione Disciplinare) alcuna prova che i fatti verificatisi nel corso della gara
in esame, oltre a provocare l’alterazione del potenziale atletico dell’Orvietana, abbiano influito
sul regolare svolgimento della gara stessa.
Rimarrebbe quindi precluso a questa Commissione il riesame della decisione della
Commissione Disciplinare sul punto oggetto di impugnazione, anche se si dovesse disattendere
il rilievo, formulato dalla Commissione Disciplinare nella sua motivazione, che
la Soc. Frascati Lupa, già sanzionata con l’ammenda per i fatti di violenza commessi dai
suoi sostenitori nel corso della gara in esame con decisione divenuta definitiva, non può
essere sottoposta a giudizio per i medesimi fatti in forza del principio generale del “ne
bis in ibidem”.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Orvietana
Calcio di Orvieto (Terni). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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