F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DELL’A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPA FRASCATI/ORVIETANA DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 16.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DELL’A.S. ORVIETANA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPA FRASCATI/ORVIETANA DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 142 del 16.4.2004) Dopo la disputa della gara di Campionato Nazionale Dilettanti Frascati Lupa/A.S. Orvietana del 7.3.2004 conclusasi con il risultato di 1-1, la Società Orvietana presentava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale chiedendo l’applicazione della sanzione sportiva di perdita della gara a carico della Frascati Lupa. La reclamante deduceva che nel corso della gara il calciatore Marchigiani Federico dell’Orvietana era stato colpito da un oggetto contundente non identificato che gli aveva provocato fuoriuscita di sangue dal capo con conseguente sostituzione dello stesso calciatore. Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 125 del 24 marzo 2004, ritenendo applicabile nel caso di specie la previsione di cui all’art. 12 comma 1 del C.G.S. che esclude la possibilità di applicare la punizione sportiva della perdita della gara allorquando si siano verificati fatti o situazioni che abbiano comportato unicamente alterazione al potenziale atletico di una o di entrambe le società, respingeva il reclamo convalidando il risultato conseguito sul campo ed applicando alla A.S. Frascati Lupa la penalizzazione di un punto in classifica pari a quello ottenuto al termine della gara. La decisione del Giudice Sportivo veniva impugnata con separati reclami sia dalla A.S. Orvietana, che chiedeva nuovamente l’applicazione della sanzione della perdita della gara in esame a carico della società avversaria, sia dalla Frascati Lupa che chiedeva la revoca della sanzione di penalizzazione di un punto in classifica inflittale dal primo giudice. La Commissione Disciplinare adita, previa riunione dei reclami, respingeva quello della A.S. Orvietana, rilevando che dagli atti di gara non emergevano elementi che consentissero di imputare l’atto di violenza ai sostenitori della squadra avversaria; accoglieva invece, in base al medesimo rilievo, il reclamo della Società Frascati Lupa ed annullava la penalizzazione, anche in considerazione del fatto che la predetta Società era già stata sanzionata dal Giudice Sportivo con l’ammenda di e 2.000,00 di diffida per intemperanze dei suoi sostenitori durante la gara in questione. Contro la delibera della Commissione Disciplinare ha interposto ricorso a questa Commissione l’A.S. Orvietana, deducendo l’erroneità della decisione per mancato rispetto delle normative federali e per contrasto con le risultanze di fonti primarie di prova (referto dell’arbitro e degli assistenti). Sostiene l’appellante che il ferimento del calciatore Marchigiani, poi sostituito perché inidoneo a proseguire la gara, deve essere necessariamente ricondotto alla responsabilità dei sostenitori della Lupa Frascati, sia perché verificatosi in concomitanza con la segnatura della rete che aveva portato in vantaggio l’Orvietana, provocando intemperanze degli spettatori locali all’indirizzo dei calciatori della squadra ospitata, sia perché la Frascati Lupa risponde, in qualità di ospitante, dei fatti accaduti essendo tenuta a garantire l’ordine pubblico all’interno dello stadio. Avrebbe quindi errato la Commissione Disciplinare nel ritenere l’impossibilità di addebitare l’accaduto alla Soc. Frascati, così come avrebbe errato nell’affermare che il ferimento del calciatore Marchigiani ed il clima intimidatorio instauratosi nei confronti della squadra dell’Orvietana non avesse influito sul regolare svolgimento della gara, ma avesse unicamente comportato l’alterazione del potenziale atletico della squadra ospitata. L’appellante chiede pertanto che venga inflitta alla Frascati Lupa la punizione sportiva di perdita della gara in questione. La C.A.F. osserva che parte ricorrente, avendo proposto come unica domanda quella di irrogazione della sanzione sportiva di perdita della gara a carico della Frascati Lupa, non ha interesse all’accertamento dell’imputabilità del fatto violento ai sostenitori della predetta Società. Infatti, se anche tale accertamento si concludesse con esito favorevole all’appellante per mezzo degli elementi presuntivi dedotti nel gravame (che, per inciso, non appaiono manifestamente privi di fondamento) si potrebbe configurare esclusivamente l’alterazione del potenziale atletico della squadra dell’Orvietana, il che comporterebbe la penalizzazione di almeno un punto in classifica ai sensi dell’art. 12 n. 1 ultima parte del C.G.S., ma non la perdita della gara a carico della Frascati Lupa come richiesto dall’appellante. Infatti dagli atti ufficiali non emerge (per questa parte va condivisa la motivazione della Commissione Disciplinare) alcuna prova che i fatti verificatisi nel corso della gara in esame, oltre a provocare l’alterazione del potenziale atletico dell’Orvietana, abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa. Rimarrebbe quindi precluso a questa Commissione il riesame della decisione della Commissione Disciplinare sul punto oggetto di impugnazione, anche se si dovesse disattendere il rilievo, formulato dalla Commissione Disciplinare nella sua motivazione, che la Soc. Frascati Lupa, già sanzionata con l’ammenda per i fatti di violenza commessi dai suoi sostenitori nel corso della gara in esame con decisione divenuta definitiva, non può essere sottoposta a giudizio per i medesimi fatti in forza del principio generale del “ne bis in ibidem”. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Orvietana Calcio di Orvieto (Terni). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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