F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DEL COMPRENSORIO GELBISON CILENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CEFOLA GIUSEPPE SINO AL 26.1.2009, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DAI RANGHI F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 65 del 25.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DEL COMPRENSORIO GELBISON CILENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. CEFOLA GIUSEPPE SINO AL 26.1.2009, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DAI RANGHI F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 25.3.2004) La società Comprensorio Gelbison Cilento, con tempestivo preannuncio telegrafico del 26.3.2004 contenente richiesta di copia degli atti, appellava la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che aveva comminato al Signor Cefola Giuseppe la sanzione dell’inibizione fino al 26.1.2009, con proposta di preclusione dai ranghi F.I.G.C.. Nei motivi successivamente inviati la società richiedeva l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare, in via preventiva, per violazione del contraddittorio avendo la società richiesto di essere ascoltata, come previsto dall’art. 32 n. 6 C.G.S. e, viceversa, non avendo avuto convocazione dalla Commissione Disciplinare. Il reclamo va accolto. Dagli atti non risulta che la società Comprensorio Gelbison Cilento sia stata convocata a mezzo telegramma, pertanto la violazione del predetto art. 32 n. 6 C.G.S. comporta l’annullamento della decisione della Commissione con remissione degli atti del procedimento alla stessa al fine di procedere ad un nuovo esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Comprensorio Gelbison Cilento di Vallo della Lucania (Salerno), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito del reclamo proposto dalla reclamante avverso le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alla gara Comprensorio Gelbison/Agropoli del 26.1.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.
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