F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELL’A.S. RIVIERA DELLE PALME CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANCONA FOOTBALL FIVE/RIVIERA DELLE PALME DEL 26.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 78 dell’8.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELL’A.S. RIVIERA DELLE PALME CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANCONA FOOTBALL FIVE/RIVIERA DELLE PALME DEL 26.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 78 dell’8.4.2004) All’esito della gara di cui in epigrafe, terminata con il punteggio di 3-5, la società Ancona Football Five proponeva rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Pallotta Stefano, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultava dal Comunicato Ufficiale n. 74 del 25 marzo 2004 del Comitato Regionale Marche. Esperiti i necessari accertamenti e risultata quindi la fondatezza dell’assunto dell’originaria reclamante, con la decisione impugnata la competente Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo, per l’effetto infliggendo all’odierna istante la sanzione sportiva della perdita della gara per 6-0 ed al calciatore Pallotta la squalifica per ulteriori giorni quindici. Con il reclamo in trattazione la società Riviera delle Palme deduce, preliminarmente, un profilo di rito circa l’ammissibilità del ricorso originario, siccome non fatto pervenire all’indirizzo indicato dalla medesima società, nonché, entrando nel merito della vertenza, la non condivisibilità della pronunzia avversata, atteso che il giocatore in questione avrebbe scontato la squalifica nei modi dovuti e secondo i termini previsti dal regolamento. Il reclamo non merita accoglimento. Quanto, anzitutto, al profilo formale di rito inerente al difetto di notifica del ricorso introduttivo, il rilievo non può avere portata decisiva, essendo sufficiente osservare che l’atto è stato spedito con lettera raccomandata all’indirizzo (Via Verga n. 22 - San Benedetto del Tronto) riportato con caratteri di stampa nella distinta di gara predisposta dalla stessa attuale reclamante. Nel merito, la Commissione d’Appello ritiene sussistano gli estremi per dare conferma alla gravata pronunzia. Trattandosi, infatti, di squalifica inflitta per recidiva in ammonizione (essendo stato sanzionato, il Pallotta, già diffidato, per la quarta volta), occorreva fare riferimento, inevitabilmente, al Comunicato Ufficiale recante formalmente il provvedimento di squalifica, intervenuto, causa un disguido, solo in data 25 marzo 2004. Di modo che il menzionato calciatore non era, in effetti, abilitato a disputare la gara del 26 marzo 2004 contro l’Ancona Football Five. Come del resto riconosciuto dalla stessa reclamante, la squalifica automatica per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo è prevista, ai sensi dell’art. 41, comma 2, C.G.S., soltanto nel caso di espulsione del calciatore dal campo nel corso di una gara ufficiale. La suddetta disciplina, tassativamente prevista, non è dunque estensibile al caso in questione. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Riviera delle Palme Calcio a 5 di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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