F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELLA S.S. DELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CELLATICA/ DELLESE DEL 14.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04
APPELLO DELLA S.S. DELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CELLATICA/
DELLESE DEL 14.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004)
A seguito di reclamo della S.S. Dellese, che impugnava il provvedimento della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con cui in relazione alla
posizione dei calciatori Sartori e Betti, era stata comminata la sanzione sportiva della perdita
della gara U.S. Cellatica/Dellese perché, al 42° del secondo tempo in sostituzione del
n. 8 (Argenterio, classe 1982), stando alle risultanze ufficiali, era entrato in campo il n. 13
(Betti, classe 1973) e in tal modo la Dellese schierava un solo calciatore nato dal 1982 in
avanti e non due come prescritto e con cui si sosteneva esservi stato un errore di trascrizione,
in quanto era invece subentrato il n. 15 (Sartori, classe 1983), questa Commissione,
in relazione alla documentazione presentata a supporto dalla reclamante, chiedeva
all’Ufficio Indagini un rapporto compiuto al riguardo.
Provvedutosi a tanto, dalle indagini esperite con la consueta diligenza, è emerso
che, a parte le deposizioni di atleti, tecnici e dirigenti della Dellese, tutte confermative
dello scambio di numeri e, conseguentemente di calciatori verificatosi nell’occasione,
le stesse deposizioni di atleti, tecnici e dirigenti della squadra avversaria non erano
conclusive sul punto, in quanto con singolare, ma significativa concordanza, nessuno
di essi dichiarava che effettivamente il cambio aveva riguardato il n. 13 e non il n. 15,
in quanto non vi prestarono attenzione perché intenti a guardare altrove o altrimenti
impegnati; è pacifico che da parte della U.S. Cellatica, nessun reclamo fu presentato a
fine gara.
L’arbitro, chiamato a chiarire il tutto, non ha infine escluso che, data la sua distanza
dal luogo delle sostituzioni, ben avrebbe potuto confondere il n. 13 con il n. 15.
Su questa base fattuale, fermo il dovuto rilievo da attribuirsi alle risultanze ufficiali di
gara e la obiettiva valenza del referto, va evidenziato in primo luogo che l’arbitro non ha
escluso un possibile travisamento da parte sua dei numeri dei calciatori, data anche l’affinità
visiva tra il “3” ed il “5” e la distanza da cui si egli osservò il tutto, l’inverosimiglianza
del fatto che a partita quasi finita, con la squadra in vantaggio fuori casa, la Dellese possa
aver effettuato un cambio apparentemente non necessitato, tale da determinare l’inevitabile
perdita della gara, mentre appare plausibile che i dirigenti non abbiano prestato sufficiente
attenzione al contenuto della copia del referto arbitrale loro consegnato a fine gara,
data l’euforia conseguita all’importante successo esterno.
In base alle considerazioni che precedono e ricordato, per il pur relativo peso che
tanto può avere che la stampa ha riportato come subentrante il Sartori, ritiene questa
Commissione che sussistano sufficienti elementi per ritenere fondato il reclamo, donde
l’accoglimento dello stesso, con conseguente annullamento della decisione della Commissione
Disciplinare e ripristino del risultato conseguito sul campo.
Consegue la restituzione della tassa.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla
S.S. Dellese di Dello (Brescia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato
di 1-2 conseguito in campo della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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