F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELL’A.S.C. LIVERI CAMPANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DOMIZIA/LIVERI CAMPANIA DEL 28.3.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 51 dell’8.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELL’A.S.C. LIVERI CAMPANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DOMIZIA/LIVERI CAMPANIA DEL 28.3.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 51 dell’8.4.2004) L’A.S. C. Liveri Campania ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica relativa alla gara Juve Domizia/ A.S.C. Liveri Campania del 28.3.2004 del Campionato Regionale Giovanissimi. Il ricorso è inammissibile. Occorre rilevare che pregiudiziale all’esame del merito, è verificare la ritualità del presente ricorso. L’impugnata decisione risulta, infatti, pubblicata nel C.U. n. 51 dell’8 aprile 2004 e il reclamo, peraltro non comunicato alla controparte, risulta inviato solo il 16.4.2004 allorché era scaduto il termine di sette giorni tassativamente stabilito dall’art. 33-2° comma lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello come sopra proposto e l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S.C. Liveri Campania di Napoli, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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