F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELL’A.S. GIARROSSA AVVERSO LA DECLARATIORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO MERITO GARA STECLA BRINDISI/GIAR- ROSSA DEL 26.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 77 del 14.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELL’A.S. GIARROSSA AVVERSO LA DECLARATIORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO MERITO GARA STECLA BRINDISI/GIAR- ROSSA DEL 26.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 77 del 14.4.2004) L’A.S. Giarrossa proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata che aveva sancito l’inammissibilità del reclamo con cui veniva impugnata la validità della gara Stecla Brindisi/Giarrossa. Nella decisione si rilevava come la società reclamante non avesse comunicato il ricorso alla controparte, come previsto dall’art. 42 C.G.S., omettendo di inviarne copia con lettera raccomandata. Osserva la C.A.F. che l’A.S. Giarrossa ha esibito nella presente sede d’appello la ricevuta mancante. Dall’esame degli atti e del ricorso si evince come in effetti la società avesse inviato alla controparte copia del ricorso a mezzo raccomandata AR in data 29.3.2004, avendo unicamente omesso di allegare al ricorso la relativa ricevuta. Rilevato che pertanto il requisito fondamentale per la instaurazione del contraddittorio era stato adempiuto, così come previsto dall’art. 42 C.G.S., l’impugnata delibera va, quindi, annullata con rinvio alla Commissione Disciplinare competente per un nuovo giudizio. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Giarrossa di Potenza, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l’esame di merito del reclamo proposto dall’A.S. Giarrossa avverso il risultato della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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