F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELLA S.S. CAMPAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX SALERNO/CAMPAGNA DEL 28.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 del 22.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELLA S.S. CAMPAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX SALERNO/CAMPAGNA DEL 28.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 22.4.2004) La S.S. Campagna ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Campania n. 73 del 22 aprile 2004, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Audax Salerno le veniva inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Tale decisione era basata sulla presunta posizione irregolare dei calciatori Amoroso Marco, Salito Mario e Sessa Francesco in quanto non autorizzati ai sensi dell’art. 34 N.O.I.F.. Ritiene la C.A.F. che l’attuale ricorso sia fondato. Infatti, in ordine ai limiti di partecipazione in relazione all’età dei calciatori relativa al campionato regionale di promozione, l’autorizzazione di cui all’art. 34 punto 3 delle N.O.I.F. per la partecipazione a gare agonistiche è obbligatoria solo per i calciatori c.d. “infrasedicenni”, vale a dire che abbiano già compiuto i quindici anni ma non ancora i sedici. I calciatori di che trattasi risultano tutti di età superiore ai sedici anni al momento della disputa della gara; infatti Amoroso Marco è nato il 26.7.1987, Salito Mario il 22.3.1988 e Sessa Francesco il 3.8.1987 mentre la gara Audax Salerno/Campagna è stata disputata il 28.3.2004. Conseguentemente non avevano bisogno dell’autorizzazione prevista dall’art. 34 punto 3 N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Campagna di Campagna (Salerno), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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