F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 16/7/03 RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/JESINA CALCIO A CINQUE DEL 21.9.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 500,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 236 del 28.1.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 16/7/03
RECLAMO DELLA P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/JESINA CALCIO A CINQUE DEL 21.9.2002,
NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 500,00 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 236 del
28.1.2003)
Avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale
Calcio a Cinque, che le infliggeva la punizione sportiva di perdita della gara Aosta Calcio
a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21.9.2002 per irregolarità della posizione del calciatore
Rissone Alessandro, la soc. Aosta Calcio a Cinque proponeva ricorso a questa Commissione,
sostenendo che il tesseramento del predetto calciatore si era perfezionato il 13
luglio 2002, data anteriore alla disputa della gara in esame, mediante invio alla Federazione
del modulo di tesseramento, a mezzo di lettera raccomandata.
La C.A.F., con ordinanza del 24.2.2003 pubblicata sul C.U. n. 27/C, rilevava la necessità
di decidere preliminarmente in ordine alla effettiva decorrenza del tesseramento del
Rissone in favore dell’Aosta Calcio a Cinque, rinviava gli atti alla Commissione Tesseramenti
per la decisione di sua competenza, ai sensi dell’art. 43 C.G.S..
La Commissione Tesseramenti, con decisione del 30 maggio 2003 (C.U. n. 33/D) dichiarava
che il tesseramento del calciatore Rissone Alessandro in favore della soc. Aosta
Calcio a Cinque decorre dal 28.9.2002.
La C.A.F. rileva che, in seguito alla delibera della Commissione Tesseramenti, passata
in giudicato, è stato accertato in modo definitivo che il giorno 21 settembre 2002 il calciatore
Rissone Alessandro non era tesserato per la Società appellante. Se ne deve dedurre
l’irregolarità della partecipazione dello stesso alla gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina
Calcio a Cinque.
L’appello deve essere pertanto respinto, con incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta
come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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