F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 16/7/03 RECLAMO DELL’A.C. VENEZIA 1907 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/ VENEZIA DEL 17.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 355 del 19.6.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 16/7/03 RECLAMO DELL’A.C. VENEZIA 1907 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/ VENEZIA DEL 17.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 355 del 19.6.2003) Dopo la disputa della gara del Campionato di Serie B Catania/Venezia del 17.5.2003, la società Venezia proponeva tempestivo reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, chiedendo l’applicazione a carico della società Catania della sanzione sportiva della perdita della gara suddetta. La reclamante sosteneva che il calciatore del Catania Vito Grieco, squalificato per una giornata effettiva di gara dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 233 del 4 febbraio 2003 per essere stato espulso durante la gara del Campionato di Serie B Catania/Lecce del 2.2.2003, non aveva mai scontato la predetta squalifica in quanto pur non avendo giocato nel turno successivo del Campionato di Serie B (gara Genoa/Catania del 7.2.2003) era stato utilizzato nella squadra Primavera del Catania nella gara disputata contro la Salernitana il giorno 8 febbraio, in violazione del divieto previsto dall’art. 17 comma 13 del C.G.S.. Pertanto il Grieco, secondo la reclamante, si trovava ancora in posizione irregolare il giorno 17.5.2003, quando aveva partecipato alla gara in questione. Il Giudice Sportivo, con delibera del 26 maggio 2003 pubblicata su Com. Uff. n. 341, respingeva il reclamo ed omologava il risultato Catania/Venezia 2-0, rilevando che il divieto di svolgere attività sportiva stabilito dall’art. 17 comma 13 C.G.S., cessa una volta scontata la squalifica a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali nella squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica. Il calciatore Vito Grieco, non avendo partecipato alla gara di Serie B Genoa/Catania del 7.2.2003, aveva quindi scontato la giornata di squalifica ed era legittimato a disputare le successive gare dello stesso campionato compresa quella in contestazione. La società Venezia impugnava la delibera del Giudice Sportivo innanzi alla Commissione Disciplinare presso la L.N.P. che respingeva il gravame con motivazione fondata essenzialmente sull’applicazione del criterio tassativo posto dall’art. 17 comma 3 C.G.S., secondo cui “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. In applicazione di tale principio il Grieco, non avendo partecipato alla gara del Campionato di Serie B Genoa/Catania del 7.2.2003 (prima gara successiva al Com. Uff. n. 233 del 4 febbraio 2003 che gli irrogava la squalifica) aveva scontato la squalifica, ed era legittimato, secondo la Commissione Disciplinare, a partecipare alle susseguenti gare del suddetto campionato, ivi compresa quella disputata il 17.5.2003 contro il Venezia. Contro la decisione della Commissione Disciplinare, ha interposto ricorso a questa Commissione la società Venezia, chiedendo nuovamente l’irrogaszione della punizione sportiva di perdita della gara a carico del Catania. Ad introduzione del gravame, l’appellante riepiloga le precedenti delibere di questa Commissione relative alle gare Catania/Siena del Campionato di Serie B e Pescara/Paternò del Campionato di Serie C1 e richiama le decisioni assunte (con riferimento a Catania/Siena) dalla Corte Federale con Com. Uff. N. 12/CF del 23 maggio 2003, nonché la sospensione cautelare della decisione della Corte Federale da parte del T.A.R. di Catania ed alla successiva delibera del Consiglio Federale adottata con Com. Uff. n. 4/A. Premesso tale excursus, l’appellante sostiene che i principi di diritto applicabili al caso in esame sono quelli fissati dalla C.A.F. con le delibere relative ai casi Catania/Siena e Pescara/ Paternò, con Com. Uff. 39/C del 28 aprile 2003 e Com. Uff. 43/C del 12 maggio 2003 essendo stata annullata dalla Corte Federale la sentenza con la quale la C.A.F. aveva enunciato una diversa interpretazione dei commi 3 e 13 dell’art. 17 C.G.S.. Prosegue l’appellante rilevando che sulla delibera Pescara/Paternò, la C.A.F. ha fissato il principio che il divieto di giocare imposto dal comma 13 dell’art. 17 C.G.S. non è limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società nella giornata in cui si deve scontare la squalifica, con la precisazione che il concetto di giocata si identifica in tutti i “giorni” in cui si articola il turno calcistico. Sostiene l’appellante che, applicando tali principi al caso di specie, si rileva come i giorni 7 e 8 febbraio 2003 appartengano alla stessa giornata o turno di calendario. Pertanto il Grieco, disputando la gara di Campionato Primavera Catania/Salernitana, cadente nella stessa “giornata” in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica relativa al Campionato di Serie B, non aveva scontato la sanzione secondo la previsione dell’art. 17 comma 13 del C.G.S. e aveva pertanto partecipato in posizione irregolare alla gara Catania/Venezia del 17.5.2003. La società Catania ha resistito al ricorso depositando controdeduzioni scritte nelle quali afferma che il Grieco, non partecipando alla gara Genoa/Catania del 7.2.2003, valida per il Campionato di Serie B, aveva scontato la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo in data 4 febbraio 2003 nel senso che l’impossibilità per il Grieco di svolgere qualsivoglia attività in ambito federale a favore della società di appartenenza era definitivamente ces- sata alle ore 24.00 del giorno 7.2.2003. Conseguentemente, nessun rilievo disciplinare può annettersi al fatto che lo stesso calciatore abbia partecipato alla gara del Caampionato Primavera contro la Salernitana disputatasi sabato 8 febbraio, quando egli aveva già ottemperato al divieto imposto dall’art. 17 commi 3 e 13 C.G.S.. A sostegno del proprio assunto la società Catania richiama anche il parere interpretativo reso dalla Corte Federale in data 22 maggio 2003, che ha affermato, in ordine alle modalità di esecuzione delle sanzioni ex art. 17 C.G.S., principi contrastanti con quelli seguiti dalla C.A.F. nelle precedenti delibere. In conclusione il Catania chiede la reiezione del ricorso e la conferma del risultato della gara Catania/Venezia conseguito sul campo. In sede di discussione orale, la difesa del Catania ha eccepito due motivi di inammissibilità dell’appello: il primo ai sensi dell’art. 33 n. 1, lett. d) C.G.S., ed il secondo ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S. per tardivo invio della tassa reclamo da parte della società ricorrente. La C.A.F., esaminando preliminarmente i motivi di inammissibilità del ricorso dedotti dalla società Catania ritiene che gli stessi debbano essere respinti. L’inammissibilità di cui all’art. 33 n. 1, lett. d) C.G.S. è palesemente insussistente dal momento che il ricorso è fondato sull’applicazione di disposizioni regolamentari, in particolare i commi 3 e 13 dell’art. 17 C.G.S., che l’appellante assume essere stati violati e falsamente applicati dalla Commissione Disciplinare nella delibera impugnata. Quanto al versamento della tassa reclamo, è decisivo nel senso del regolare adempimento delle formalità procedurali, il rilievo che la società ricorrente, nell’atto datato 20.6.2003 con cui preannunciava reclamo, abbia chiesto l’addebito della tassa sul proprio conto ai sensi dell’art. 29 comma 8 del C.G.S., che dispone: “i reclami anche se preannunciati, sono gravati della prescritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l’organo di giustizia sportiva cui è stato proposto reclamo deve far regolarizzare il versamento e nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto”. Secondo i precedenti di questa Commissione (vedi per esempio Com. Uff. n. 35/C, riunione del 27.5.2002, appello dell’A.S. Real Sanseverinese) la richiesta di addebito della tassa è una facoltà della reclamante che esclude irregolarità, in quanto il mancato pagamento della tassa nella fase introduttiva del gravame fa sì che la stessa, in caso di esito negativo del reclamo, venga addebitata a carico della società a seguito del provvedimento dell’organo di giustizia sportiva. Il suddetto tempestivo adempimento esclude pertanto la tardività dell’invio materiale dell’importo della tassa, effettuato dalla società Venezia, su espresso invito della segreteria della C.A.F., in data 24.6.2003. Passando al merito, questa Commissione ritiene che il ricorso sia fondato, poiché il Grieco, partecipando alla gara di Campionato Primavera Catania/Salernitana nella stessa giornata in cui veniva disputata la gara del Campionato di Serie B nella quale avrebbe dovuto scontare la squalifica, ha eluso il divieto imposto dell’art. 17 comma 13 del C.G.S. così come interpretato dalla C.A.F. nelle decisioni pubblicate sui Com. Uff. n. 39/C del 28.4.2003 e 43/C del 12.5.2003, e non ha conseguentemente scontato la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 233 del 4.2.2003. Non rileva la circostanza che la gara di Campionato Primavera sia stata disputata il giorno successivo rispetto a quella del Campionato di Serie B, poiché il divieto assoluto di svolgere attività agonistica di cui all’art. 17 comma 13 C.G.S. si identifica in tutti i giorni in cui si articola il turno calcistico e i giorni venerdì 7 febbraio e sabato 8 febbraio 2003 appartengono alla stessa giornata, sebbene distribuiti in giorni diversi (vedi ancora Comunicato Ufficiale C.A.F. 43/C, gara Pescara/Paternò). Diversa interpretazione delle norme in esame è stata adottata dalla Corte Federale nella riunione 22 maggio 2003, su “richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell’articolo 17 commi 3 e 13 del C.G.S. in relazione a decisioni assunte da organi disci- plinari diversi in merito alla gara Pescara/Paternò del 19.4.2003”. Con quel parere richiamato dal Giudice Sportivo nella decisione di primo grado del presente procedimento, la Corte Federale ha espresso l’avviso che la squalifica per una o più giornate di gara, di cui all’art. 17 comma 3 C.G.S., debba ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica, è che il divieto di svolgere attività sportiva di cui allo stesso art. 17 comma 13 C.G.S. cessi una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti. Ritiene la Commissione che la richiamata pronuncia della Corte Federale, lungi dal risolversi in una operazione di mera interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie, dia luogo ad un intervento normativo di carattere additivo, o comunque manipolativi, sul terreno del diritto sostanziale, nella misura in cui fa discendere effetti che si riflettono direttamente sulle regole tecniche attinenti alla regolarità della posizione dei giocatori schierati in campo e delle modalità di espiazione delle squalifiche. Regole che pertanto, in ragione del loro carattere sostanziale, non possono essere modificate nel corso della stagione sportiva per evidenti esigenze di uniformità di giudicati e ciò a garanzia della regolarità di svolgimento dei campionati; e men che mai in costanza di procedimento, essendo il citato parere della Corte Federale intervenuto successivamente alla proposizione del reclamo del Venezia introduttivo del presente giudizio. In tale prospettiva la Commissione ritiene che l’orientamento espresso dalla Corte Federale non sia applicabile alla fattispecie in esame, e del resto la stessa Corte Federale afferma che l’applicazione di pareri interpretativi da essa emanati, resta comunque demandata all’apprezzamento dell’organo giudicante. Ai suddetti fini, non si può non tenere in considerazione la circostanza che il parere della Corte Federale è stato pubblicato il 22 maggio 2003 e cioè dopo la disputa della gara Catania/Venezia, sulla cui regolarità verte il presente procedimento. In quella data, peraltro, gli organi disciplinari non avevano ancora emesso alcuna pronuncia in merito alla gara Catania/Venezia, mentre avevano giudicato i casi Catania/Siena e Pescara/Paternò con delibere ormai divenute definitive e sulla base di un’interpretazione dell’art. 17 commi 3 e 13 del C.G.S., difforme da quella espressa dalla Corte Federale. L’odierna applicazione del parere interpretativo della Corte Federale comporterebbe quindi una stridente difformità di giudicati, con gravi conseguenze sulla regolarità dei risultati dell’annata sportiva, specialmente in considerazione del fatto che nei confronti di una medesima società le norme di cui all’art. 17 commi 3 e 13 C.G.S. verrebbero applicate in due fattispecie analoghe, secondo due interpretazioni difformi. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello dell’A.C. Venezia 1907 come sopra proposto, annulla l’impugnata delibera ed infligge alla società Calcio Catania la sanzione della perdita per 0-2 della gara Catania/Venezia del 17.5.2003. Ordina la restituzione tassa versata.
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