F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELVERDE/ZAGAROLO DEL 15.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04
APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA CASTELVERDE/ZAGAROLO DEL 15.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)
Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio del
19.2.2004 l’U.S. Zagarolo esponeva che il calciatore Manfrè Mirko, schierato in campo
dalla Pol. Castelverde Calcio nella gara Castelverde/Zagarolo del 15 febbraio precedente,
ricopriva le cariche di Direttore Tecnico, Allenatore esordienti 91 e Responsabile della
Scuola Calcio in seno alla società Lodigiani Calcio s.r.l.. Faceva presente, pure, che altro
calciatore schierato dalla stessa Pol. Castelverde, Madonnini Michele, ed il Dirigente accompagnatore
Piangerelli Massimo rivestivano la carica, rispettivamente, di Istruttore
sportivo e di Istruttore pulcini 1993 sempre in seno alla società Lodigiani. Tenuto conto
della duplicità di tesseramento e della conseguente irregolarità della posizione di tutti,
chiedeva che fosse inflitta alla Pol. Castelverde la sanzione della perdita della gara con il
punteggio di 0-3.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 18 marzo 2004 la Commissione Disciplinare
respingeva il reclamo in relazione al Madonnini, la cui posizione era risultata regolare,
ed al Piangerelli, la cui posizione di Dirigente accompagnatore, ancorché eventualmente
irregolare, era irrilevante ai fini del risultato della gara. Osservava invece, quanto
al Manfrè, che questi, pur non risultando iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della soc.
Lodigiani, era risultato ricoprire la carica di Dirigente responsabile della scuola calcio di
detta società. Rilevava però che tale circostanza non influiva sulla regolarità della sua posizione
nella gara del 15.2.2004, dal momento che la soc. Lodigiani Calcio era affiliata a
Lega diversa, la Lega Professionisti Serie C, e l’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. non consente
il tesseramento quale calciatore di dirigenti di società della medesima Lega.
In relazione allo stesso Manfrè rilevava la Commissione che lo stesso era risultato rivestire
anche la qualifica di Responsabile Tecnico Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico
presso il Comitato Regionale Lazio; carica, questa, certamente incompatibile con quella
di calciatore a norma dell’art. 10 comma 7 delle N.O.I.F.. Sia pure per ragione diversa da
quelle prospettate dalla società reclamante, accoglieva il ricorso, dunque, ed infliggeva alla
Pol. Castelverde le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda di e100,00.
Avverso tale decisione proponeva appello la società che, prendendo spunto da quanto
rilevato dalla Commissione, rilevava come il reclamo fosse stato accolto in relazione ad
un motivo non dedotto dalla società e come circostanza come questa dovesse comportare
nullità e/o illegittimità della decisione impugnata. Peraltro, osservava ancora la società,
la Commissione Disciplinare aveva dato luogo a violazione del contraddittorio, visto che si
era espressa su circostanza non evidenziata nel reclamo ed in relazione alla quale non
aveva potuto argomentare alcunché. Contestava da ultimo, e quanto al merito, che il
Manfrè rivestisse la qualifica di Responsabile Tecnico Provinciale presso il Comitato Regionale
Lazio, ma osservava in ogni caso come l’attività svolta in seno al Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica non fosse assimilabile alla qualifica di Dirigente federale quale
prevista dall’art. 10 delle N.O.I.F..
Chiedeva, in definitiva, l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato
conseguito sul campo.
L’appello della Pol. Castelverde Calcio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini
procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.
In effetti, a norma dell’art. 29 commi 5 e 6 C.G.S. i reclami devono essere specificamente
motivati, pena, in caso contrario (mancanza o genericità della motivazione) la loro
inammissibilità. Ma disposizione come questa, da porre in correlazione con l’incameramento
della tassa nel caso in cui il reclamo non venga accolto neppure parzialmente,
muove dalla necessità di garantire al sistema della Giustizia sportiva una sua dignità e risponde
alla conseguente esigenza che gli Organi di giustizia siano investiti con serietà;
quella serietà che l’obbligo di spiegare le ragioni del proprio reclamo e la correlativa necessità
di riflettere su ciò che si prospetta all’Organo di giustizia garantiscono in misura
maggiore rispetto ad un reclamo proposto senza indicazione alcuna di un qualche motivo.
È evidente, tuttavia, che regola come questa non può costituire limite all’Organo giudicante
nel momento in cui ravvisa di sua iniziativa circostanze che influiscono sulla regolarità
della gara; non può esserlo per la primaria, insopprimibile esigenza che i comportamenti
di quanti operano in seno alla Federazione Calcio siano conformi ai principi della
lealtà, della correttezza e della probità. Si tratta di principi fondamentali nell’ambito dell’attività
sportiva, non a caso sanciti dall’articolo 1 del C.G.S. principi che necessità che non
vengano elusi impone che siano riaffermati in ogni circostanza, al di là ed a prescindere
da preclusioni di natura meramente formale.
Alla luce di quanto appena rilevato non può costituire motivo di nullità della decisione
di un Organo di giustizia sportiva né può dirsi che realizzi violazione del contraddittorio il
fatto che una Commissione Disciplinare, ad esempio, si avveda, come nel caso in esame,
della posizione irregolare di un calciatore e la ponga a base della propria decisione anche
se non investita (sul punto) dalla società reclamante. Non lo è esattamente come negli innumerevoli
altri casi, di questa stessa Commissione o di altri Organi della giustizia sportiva,
nei quali la decisione è stata adottata in tutto o in parte in assenza di specifica prospettazione
da parte del reclamante.
L’appello della Pol. Castelverde Calcio deve essere respinto anche per ciò che riguarda
il merito. Diversamente da quanto sostenuto dalla società, risulta dagli atti del Comitato
Provinciale di Roma che il Manfrè rivestiva all’epoca della gara la qualifica di Responsabile
Tecnico presso lo stesso Comitato Provinciale, di talché, quale Dirigente Federale
a norma dell’art. 10, comma 1, N.O.I.F. (in quanto componente di un organismo a
carattere tecnico), non avrebbe dovuto partecipare, addirittura come calciatore, all’attività
agonistica di una società che peraltro svolgeva attività federale anche in ambito giovanile.
Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29,
punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Castelverde
Calcio di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.
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