F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELVERDE/ZAGAROLO DEL 15.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELVERDE/ZAGAROLO DEL 15.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004) Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio del 19.2.2004 l’U.S. Zagarolo esponeva che il calciatore Manfrè Mirko, schierato in campo dalla Pol. Castelverde Calcio nella gara Castelverde/Zagarolo del 15 febbraio precedente, ricopriva le cariche di Direttore Tecnico, Allenatore esordienti 91 e Responsabile della Scuola Calcio in seno alla società Lodigiani Calcio s.r.l.. Faceva presente, pure, che altro calciatore schierato dalla stessa Pol. Castelverde, Madonnini Michele, ed il Dirigente accompagnatore Piangerelli Massimo rivestivano la carica, rispettivamente, di Istruttore sportivo e di Istruttore pulcini 1993 sempre in seno alla società Lodigiani. Tenuto conto della duplicità di tesseramento e della conseguente irregolarità della posizione di tutti, chiedeva che fosse inflitta alla Pol. Castelverde la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 18 marzo 2004 la Commissione Disciplinare respingeva il reclamo in relazione al Madonnini, la cui posizione era risultata regolare, ed al Piangerelli, la cui posizione di Dirigente accompagnatore, ancorché eventualmente irregolare, era irrilevante ai fini del risultato della gara. Osservava invece, quanto al Manfrè, che questi, pur non risultando iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della soc. Lodigiani, era risultato ricoprire la carica di Dirigente responsabile della scuola calcio di detta società. Rilevava però che tale circostanza non influiva sulla regolarità della sua posizione nella gara del 15.2.2004, dal momento che la soc. Lodigiani Calcio era affiliata a Lega diversa, la Lega Professionisti Serie C, e l’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. non consente il tesseramento quale calciatore di dirigenti di società della medesima Lega. In relazione allo stesso Manfrè rilevava la Commissione che lo stesso era risultato rivestire anche la qualifica di Responsabile Tecnico Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico presso il Comitato Regionale Lazio; carica, questa, certamente incompatibile con quella di calciatore a norma dell’art. 10 comma 7 delle N.O.I.F.. Sia pure per ragione diversa da quelle prospettate dalla società reclamante, accoglieva il ricorso, dunque, ed infliggeva alla Pol. Castelverde le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda di e100,00. Avverso tale decisione proponeva appello la società che, prendendo spunto da quanto rilevato dalla Commissione, rilevava come il reclamo fosse stato accolto in relazione ad un motivo non dedotto dalla società e come circostanza come questa dovesse comportare nullità e/o illegittimità della decisione impugnata. Peraltro, osservava ancora la società, la Commissione Disciplinare aveva dato luogo a violazione del contraddittorio, visto che si era espressa su circostanza non evidenziata nel reclamo ed in relazione alla quale non aveva potuto argomentare alcunché. Contestava da ultimo, e quanto al merito, che il Manfrè rivestisse la qualifica di Responsabile Tecnico Provinciale presso il Comitato Regionale Lazio, ma osservava in ogni caso come l’attività svolta in seno al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica non fosse assimilabile alla qualifica di Dirigente federale quale prevista dall’art. 10 delle N.O.I.F.. Chiedeva, in definitiva, l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. L’appello della Pol. Castelverde Calcio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. In effetti, a norma dell’art. 29 commi 5 e 6 C.G.S. i reclami devono essere specificamente motivati, pena, in caso contrario (mancanza o genericità della motivazione) la loro inammissibilità. Ma disposizione come questa, da porre in correlazione con l’incameramento della tassa nel caso in cui il reclamo non venga accolto neppure parzialmente, muove dalla necessità di garantire al sistema della Giustizia sportiva una sua dignità e risponde alla conseguente esigenza che gli Organi di giustizia siano investiti con serietà; quella serietà che l’obbligo di spiegare le ragioni del proprio reclamo e la correlativa necessità di riflettere su ciò che si prospetta all’Organo di giustizia garantiscono in misura maggiore rispetto ad un reclamo proposto senza indicazione alcuna di un qualche motivo. È evidente, tuttavia, che regola come questa non può costituire limite all’Organo giudicante nel momento in cui ravvisa di sua iniziativa circostanze che influiscono sulla regolarità della gara; non può esserlo per la primaria, insopprimibile esigenza che i comportamenti di quanti operano in seno alla Federazione Calcio siano conformi ai principi della lealtà, della correttezza e della probità. Si tratta di principi fondamentali nell’ambito dell’attività sportiva, non a caso sanciti dall’articolo 1 del C.G.S. principi che necessità che non vengano elusi impone che siano riaffermati in ogni circostanza, al di là ed a prescindere da preclusioni di natura meramente formale. Alla luce di quanto appena rilevato non può costituire motivo di nullità della decisione di un Organo di giustizia sportiva né può dirsi che realizzi violazione del contraddittorio il fatto che una Commissione Disciplinare, ad esempio, si avveda, come nel caso in esame, della posizione irregolare di un calciatore e la ponga a base della propria decisione anche se non investita (sul punto) dalla società reclamante. Non lo è esattamente come negli innumerevoli altri casi, di questa stessa Commissione o di altri Organi della giustizia sportiva, nei quali la decisione è stata adottata in tutto o in parte in assenza di specifica prospettazione da parte del reclamante. L’appello della Pol. Castelverde Calcio deve essere respinto anche per ciò che riguarda il merito. Diversamente da quanto sostenuto dalla società, risulta dagli atti del Comitato Provinciale di Roma che il Manfrè rivestiva all’epoca della gara la qualifica di Responsabile Tecnico presso lo stesso Comitato Provinciale, di talché, quale Dirigente Federale a norma dell’art. 10, comma 1, N.O.I.F. (in quanto componente di un organismo a carattere tecnico), non avrebbe dovuto partecipare, addirittura come calciatore, all’attività agonistica di una società che peraltro svolgeva attività federale anche in ambito giovanile. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Castelverde Calcio di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.
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