F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DEL CALCIATORE CANTORO LUCAS MAXIMILIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ F.B.C. ISERNIA DA PARTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DEL CALCIATORE CANTORO LUCAS MAXIMILIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ F.B.C. ISERNIA DA PARTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C Con raccomandata del 29.4.2004 il calciatore Lucas Maximiliano Cantoro ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Lega Professionisti Serie C che non prendeva atto dell’avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale del predetto calciatore con la società Isernia Football Club S.p.A. perché ritenuta non valida. In data 7.5.2004 il Cantoro ha tuttavia fatto pervenire alla C.A.F. una dichiarazione con la quale ha rinunciato al reclamo come sopra proposto (ex art. 29, 12° comma del Codice di Giustizia Sportiva). Ne deriva che occorre dichiarare non luogo a provvedere in ordine al suddetto reclamo perché ritirato e conseguentemente disporre l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per intervenuta rinuncia al gravame, ai sensi dell’art. 29 comma 12 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore Cantoro Lucas Maximiliano. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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