F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DEL CALCIATORE CANTORO LUCAS MAXIMILIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ F.B.C. ISERNIA DA PARTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04
APPELLO DEL CALCIATORE CANTORO LUCAS MAXIMILIANO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL
CONTRATTO CON LA SOCIETÀ F.B.C. ISERNIA DA PARTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C
Con raccomandata del 29.4.2004 il calciatore Lucas Maximiliano Cantoro ha proposto
reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Lega
Professionisti Serie C che non prendeva atto dell’avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale
del predetto calciatore con la società Isernia Football Club S.p.A. perché ritenuta
non valida.
In data 7.5.2004 il Cantoro ha tuttavia fatto pervenire alla C.A.F. una dichiarazione
con la quale ha rinunciato al reclamo come sopra proposto (ex art. 29, 12° comma del
Codice di Giustizia Sportiva).
Ne deriva che occorre dichiarare non luogo a provvedere in ordine al suddetto reclamo
perché ritirato e conseguentemente disporre l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per intervenuta rinuncia al gravame,
ai sensi dell’art. 29 comma 12 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore
Cantoro Lucas Maximiliano. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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