F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELL’A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. SOFIA/ BARRESE DEL 29.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 47 dell’8.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04
APPELLO DELL’A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. SOFIA/
BARRESE DEL 29.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 dell’8.4.2004)
Causa vecchie “ruggini” risalenti alla gara di andata (danneggiamento pulmino squadra
ospite ecc.), la squadra di cui alla società attualmente reclamante, recatasi il 29 febbraio
2004 a Campobello di Licata presso il campo del S. Sofia per disputare regolarmente
la gara del Campionato di Promozione, trovava al suo arrivo un’atmosfera decisamente
“minacciosa”, che non si traduceva però in alcun tentativo di contatto o comunque non
comportava il passaggio a “vie di fatto”.
Al riguardo, risulta particolarmente indicativo il rapporto del Commissario di Campo
ed il contenuto della deposizione resa dal medesimo presso la locale Stazione dei Carabinieri,
avendo egli parlato solamente di insulti, minacce ed invettive verbali, e facendo
anzi riferimento all’assicurazione che avrebbe ricevuto dalla dirigenza della squadra ospitante
circa il fatto che “non sarebbe successo nulla” e che si trattava solo di uno “sfogo
(che però non terminava) dovuto unicamente al trattamento ricevuto nella gara di andata”.
La Barrese decideva, comunque, di non scendere in campo e di sporgere denuncia
verso ignoti per minacce presso la locale Stazione dell’Arma.
Il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 43 del 10 marzo 2004), sciogliendo la riserva di cui al
Com. Uff. n. 42 del 3 marzo 2004, respingeva il reclamo della Barrese, ritenendo che i pur
gravi e deprecabili fatti avvenuti prima dell’inizio della gara non potevano giustificare la decisione
assunta dal dirigente accompagnatore della stessa di non disputare la gara, non potendosi,
tra l’altro, non rimarcare come, in ogni caso, la presenza delle Forze dell’ordine, nel
frattempo intervenute, sarebbe stata sufficiente a garantire la regolarità dell’incontro previsto.
Nondimeno il giudice di prime cure, consapevole della necessità di dover fortemente
censurare, e quindi adeguatamente sanzionare, gli accadimenti in questione, oltre che infliggere
alla Barrese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione
di un punto in classifica e l’ammenda di e 258,00, deliberava anche di sanzionare il
Santa Sofia con l’ammenda di e 1.000,00.
Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare rigettava l’appello
proposto dalla Barrese, ritenendo tra l’altro di doversi scrupolosamente attenere agli
atti e documenti relativi alla gara (referto di gara, rapporto del Commissario di campo).
Con il reclamo in trattazione, la Barrese medesima, deducendo la falsa applicazione
dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F., è tornata ad insistere sulla circostanza che andava esclusa
qualsivoglia sua responsabilità per il mancato svolgimento della partita, visti i gravissimi
e deplorevoli episodi accaduti.
Lamendando, inoltre, la contraddittoria, erronea ed omessa motivazione su punti decisivi
della controversia, ha concluso, in definitiva, in via principale per l’annullamento del
provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia e la
conseguente irrogazione ai danni del Santa Sofia della punizione sportiva della perdita
della gara per 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica, in via subordinata
quanto meno, ricorrendo le circostanze di carattere eccezionale di cui all’art. 12, comma
4, C.G.S., per l’ordine di disputare la partita, mai giocata.
Il gravame non merita accoglimento.
Chiamata a giudicare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., non nel “merito” della
controversia e dei fatti accaduti, bensì, in sede di terzo grado di giudizio, in ordine alla de-
nunziata falsa applicazione dell’art. 53 delle N.O.I.F., in tema di rinunzia alla gara, nonché
circa l’omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, la
Commissione d’Appello Federale rileva l’insussistenza di motivi per sovvertire, in punto di
legittimità, le argomentazioni giuridiche rese dalla Commissione Disciplinare.
Mancano, in particolare, riscontri ufficiali che mettano in discussione le risultanze dei
referti inerenti alla gara ed agli avvenimenti accaduti, con riferimento, soprattutto, al rapporto
stilato dal Commissario di Campo, che ha dato sì conto delle minacce e delle reiterate
invettive ai danni della squadra reclamante al momento dell’arrivo presso l’impianto
ospitante, ma al tempo stesso ha rappresentato che mai vi è stato rischio concreto di aggressione
e di contatto fisico.
Anche la vicenda del coltello che da sotto il maglione, con fare minaccioso, sarebbe
stato mostrato da un non meglio identificato calciatore o dirigente del S. Sofia nei confronti
dei calciatori ospiti, costituisce solo oggetto di una dichiarazione de relato, non accompagnata
da alcun altro supporto almeno indiziario.
In definitiva, senza voler sminuire la gravità ed assoluta deprecabilità dei fatti accaduti,
non sembra che, allo stato, esistessero giustificati motivi perché la Barrese rinunciasse
a disputare la gara, considerato anche che successivamente ai fatti si era ristabilita,
grazie anche all’intervento delle Forze dell’ordine, un’atmosfera minima di serenità ai
fini della regolare disputa dell’incontro.
Né risultavano sussistere, anche in termini, appunto, di situazione inerente la sicurezza
e l’ordine pubblico, circostanze di portata eccezionale tali da giustificare, ad oggi, l’ordine di
disporre l’effettuazione della partita mai giocata, ai sensi dell’art. 12, comma 4, C.G.S..
Per il complesso dei sopraindicati motivi, la C.A.F. respinge il reclamo come sopra
proposto dalla A.S. Barrese di Barrafranca (Enna) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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