F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELL’U.S. BORORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORORE/ SINISCOLA DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 36 dell’8.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04
APPELLO DELL’U.S. BORORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORORE/
SINISCOLA DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 36 dell’8.4.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con delibera
pubblicata sul Com. Uff. n. 36 dell’8 aprile 2004, ha respinto il reclamo dell’U.S. Borore
avverso il risultato (0-3) della gara U.S. Borore/Siniscola del 21.4.2004.
Il reclamo dell’U.S. Borore aveva ad oggetto la posizione del calciatore del Siniscola,
Conteddu Giovanni Maria, espulso dal campo, nella gara Siniscola/Bonora del 14.3.2004 e
squalificato per una gara, a seguito di pubblicazione del Com. Uff. n. 33 del 18 marzo
2004, in quanto, secondo la reclamante, lo stesso non era legittimato a partecipare alla
predetta gara, non avendo scontato, al 21.4.2004, la squalifica. La mancata partecipazione
del Conteddu nella gara di recupero Siniscola/96 Desulese del 17.3.2004, non disputata
per il mancato arrivo della 96 Desulese, non avrebbe, infatti, consentito al calciatore di
scontare regolarmente la squalifica.
Per questo motivo veniva richiesta, per la Siniscola, la sanzione della perdita della
gara per 0-3.
La Commissione Disciplinare rigettava il reclamo in quanto, ex art. 17, comma 1 n. 4,
C.G.S., “le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano
scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e
non sono state successivamente annullate con decisione effettiva”, situazione verificatasi
nel caso in esame.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la U.S. Borore, sostenendo
che, soltanto in data 25.3.2004 con il Com. Uff. n. 34 il Giudice Sportivo ha deliberato
di infliggere alla società 96 Desulese la punizione sportiva della perdita della gara
con il risultato di 0-3, a favore della Siniscola e che, quindi, solo da quel giorno la gara
in esame ha conseguito “un risultato valido agli effetti della classifica e non anche il
21.3.2004, giorno della gara Borore/Siniscola” con le conseguenze previste dalle norme
del C.G.S..
Di conseguenza, la ricorrente richiedeva la sanzione della perdita della gara per la
Pol. Siniscola con il punteggio di 0-3, in suo favore.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
Come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, l’art. 17 comma 1 n. 4
C.G.S. dispone che “le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si
considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti
della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione effettiva”.
Nel caso in esame la gara Siniscola/96 Desulese (alla quale il Conteddu non ha, in
alcun modo, partecipato) ha, indubbiamente, conseguito un risultato valido agli effetti della
classifica, stante la mancata ingiustificata presentazione di quest’ultima società.
Gli effetti della predetta mancata presentazione della 96 Desulese si sono prodotti il
giorno della gara e non in quello della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.
Ragionando “a contrario” il giocatore Conteddu sarebbe stato costretto a scontare,
contro ogni senso logico e sistematico, due giornate di squalifica e non solamente la giornata
inflittagli dal Giudice Sportivo.
Per completezza, va aggiunto che il discorso sarebbe stato diverso se la gara, non
disputata per la mancata presentazione della 96 Desulese, non fosse stata, per un qualsiasi
motivo non omologata dal Giudice Sportivo.
Deve essere, pertanto, incamerata la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Borore di
Borore (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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