F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELL’U.S. BORORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORORE/ SINISCOLA DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 36 dell’8.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELL’U.S. BORORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORORE/ SINISCOLA DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 36 dell’8.4.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 dell’8 aprile 2004, ha respinto il reclamo dell’U.S. Borore avverso il risultato (0-3) della gara U.S. Borore/Siniscola del 21.4.2004. Il reclamo dell’U.S. Borore aveva ad oggetto la posizione del calciatore del Siniscola, Conteddu Giovanni Maria, espulso dal campo, nella gara Siniscola/Bonora del 14.3.2004 e squalificato per una gara, a seguito di pubblicazione del Com. Uff. n. 33 del 18 marzo 2004, in quanto, secondo la reclamante, lo stesso non era legittimato a partecipare alla predetta gara, non avendo scontato, al 21.4.2004, la squalifica. La mancata partecipazione del Conteddu nella gara di recupero Siniscola/96 Desulese del 17.3.2004, non disputata per il mancato arrivo della 96 Desulese, non avrebbe, infatti, consentito al calciatore di scontare regolarmente la squalifica. Per questo motivo veniva richiesta, per la Siniscola, la sanzione della perdita della gara per 0-3. La Commissione Disciplinare rigettava il reclamo in quanto, ex art. 17, comma 1 n. 4, C.G.S., “le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione effettiva”, situazione verificatasi nel caso in esame. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la U.S. Borore, sostenendo che, soltanto in data 25.3.2004 con il Com. Uff. n. 34 il Giudice Sportivo ha deliberato di infliggere alla società 96 Desulese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, a favore della Siniscola e che, quindi, solo da quel giorno la gara in esame ha conseguito “un risultato valido agli effetti della classifica e non anche il 21.3.2004, giorno della gara Borore/Siniscola” con le conseguenze previste dalle norme del C.G.S.. Di conseguenza, la ricorrente richiedeva la sanzione della perdita della gara per la Pol. Siniscola con il punteggio di 0-3, in suo favore. L’appello è infondato e non può essere accolto. Come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare, l’art. 17 comma 1 n. 4 C.G.S. dispone che “le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non sono state successivamente annullate con decisione effettiva”. Nel caso in esame la gara Siniscola/96 Desulese (alla quale il Conteddu non ha, in alcun modo, partecipato) ha, indubbiamente, conseguito un risultato valido agli effetti della classifica, stante la mancata ingiustificata presentazione di quest’ultima società. Gli effetti della predetta mancata presentazione della 96 Desulese si sono prodotti il giorno della gara e non in quello della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Ragionando “a contrario” il giocatore Conteddu sarebbe stato costretto a scontare, contro ogni senso logico e sistematico, due giornate di squalifica e non solamente la giornata inflittagli dal Giudice Sportivo. Per completezza, va aggiunto che il discorso sarebbe stato diverso se la gara, non disputata per la mancata presentazione della 96 Desulese, non fosse stata, per un qualsiasi motivo non omologata dal Giudice Sportivo. Deve essere, pertanto, incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Borore di Borore (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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