F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELLA S.S. PRO CALCIO CITTADUCALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI CINQUE INFLITTA AL CALCIATORE FANELLI LORENZO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 39 del 15.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELLA S.S. PRO CALCIO CITTADUCALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI CINQUE INFLITTA AL CALCIATORE FANELLI LORENZO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 39 del 15.4.2004) Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica respingeva il reclamo della Pro Calcio Cittaducale con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 15 aprile 2004, reclamo proposto avverso i provvedimenti di perdita della gara (Casette/Pro Cittaducale del 6.3.2004) e di squalifica dei calciatori Fanelli Lorenzo (fino al 10.3.2009), Poscente Stefano e Carlone Francesco (fino al 10.6.2004) a seguito di aggressione e spintoni all’arbitro. La reclamante chiede una rivalutazione dei fatti esclusivamente con riguardo alla sanzione inflitta al giovane calciatore Fanelli Lorenzo, sostenendo la non volontarietà dell’aggressione all’arbitro e richiedenndo, quindi, una riduzione della squalifica inflitta al calciatore stesso. La Commissione ha ritenuto la sussistenza di validi motivi per decidere la riduzione di due anni della squalifica del Fanelli e cioè fino al 10.3.2007. L’appello in esame va così accolto parzialmente. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Pro Calcio Cittaducale di Cittaducale (Rieti), riduce la sanzione della squalifica sino al 10.3.2007. Dispone restituirsi la tassa versata.
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