F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELLA AMA BRENTA CALCIO CEVA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CAMERANESE/AMA BRENTA DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 49 del 6.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04
APPELLO DELLA AMA BRENTA CALCIO CEVA AVVERSO DECISIONE MERITO
GARA CAMERANESE/AMA BRENTA DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 49
del 6.5.2004)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, in merito alla
gara Cameranese/Ama Brenta Ceva del 18.4.2004, deliberava di assegnare gara persa
alla società Cameranese con il risultato di 0-3 a favore della Ama Brenta Calcio; di squalificare
fino al 31.12.2004 il calciatore della Cameranese Rivaldo Diego; di squalificare per
due gare il calciatore dell’Ama Brenta Ceva Ferrero Fabio (C.U. n. 47 del 22 aprile 2004).
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta,
decidendo sul reclamo della Cameranese Calcio, che contestava l’entità della sanzione
inflitta al calciatore e si doleva del riconoscimento della fondatezza della decisione del direttore
di gara di sospendere la gara stessa (con le conseguenti statuizioni del Giudice
Sportivo), confermava la squalifica del calciatore Rivaldo Diego fino al 31.12.2004 ed accoglieva
il reclamo nella parte in cui si chiedeva la ripetizione della gara, disponendo la ripetizione
della stessa (C.U. n. 49 del 6 maggio 2004).
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale l’Ama Brenta Ceva sostenendo
la giustezza dell’operato del direttore di gara che, a fronte dell’aggressione fisica subita
ad opera del calciatore Rivaldo della Cameranese, che ne aveva determinato l’impossibilità
fisica e psicologica a proseguire la gara, aveva decretato la sospensione definitiva.
Chiedeva pertanto che fosse cassata la decisione della Commissione Disciplinare e
fosse confermata la decisione del Giudice Sportivo di assegnare gara persa alla Società
Cameranese Calcio con il risultato Cameranese/Ama Brenta 0-3.
L’appello è fondato e va quindi accolto.
È incontestata l’avvenuta aggressione fisica subita dal direttore di gara ad opera del
calciatore della Cameranese Rivaldo Diego, aggressione che, come evidenziato nel supplemento
di rapporto, determinava l’impossibilità per lo stesso di respirare regolarmente e
lo costringeva, perdurando tale suo deficitario stato fisico, a decretare giustamente la sospensione
della gara, così come stabilito dall’art. 64.2 N.O.I.F..
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’Ama
Brenta Calcio di Ceva (Cuneo), annulla la decisione della Commissione Disciplinare,
ripristina quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla A.C. Cameranese la sanzione della
perdita della gara per 3-0 e dispone restituirsi la tassa versata.
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