F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DEL F.C. MODENA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE ALLEGRETTI RICCARDO E L’AMMENDA DI e 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 303 del 25.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04
APPELLO DEL F.C. MODENA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER
TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE ALLEGRETTI RICCARDO
E L’AMMENDA DI e 5.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1
C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti
- Com. Uff. n. 303 del 25.3.2004)
Con la decisione impugnata, a seguito di atto di deferimento del Procuratore Federale
in data 19 febbraio 2004, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti
ha affermato la responsabilità, oltre che - in via oggettiva ex art. 2, comma 4,
C.G.S. in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato - della società (punita a tal
riguardo con l’ammenda di e 5.000,00) attualmente reclamante, del calciatore Allegretti
Riccardo, reo di aver volontariamente indotto in errore con gesti e parole il direttore di gara
(Sig. Pierluigi Collina) al momento dell’identificazione dell’autore di una condotta scor-
retta passibile di un provvedimento di ammonizione, durante l’incontro di Serie A Sampdoria/
Modena del 21 dicembre 2003.
Il detto calciatore è stato dunque sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive
di gara, avendo tenuto, nel corso del detto incontro, un comportamento evidentemente
difforme dai dettami di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S..
Il procedimento ha preso le mosse, invero, dagli accertamenti effettuati dall’Ufficio inquirente
federale a seguito di richiesta del Giudice Sportivo, il quale, con provvedimento
del 23 dicembre 2003, dopo aver visionato il filmato della gara sopra citata, ai sensi dell’art.
31, comma a2), C.G.S., ha accertato che si era verificato un errore con sostituzione
di persona e che quindi era stato sanzionato con l’ammonizione un calciatore diverso (Allegretti)
da quello responsabile della condotta scorretta (Ungari).
In particolare il Giudice Sportivo, deliberato di infliggere l’ammonizione non al calciatore
Allegretti, bensì al calciatore Ungari (come quinta ammonizione, trattandosi di calciatore
che risultava dal medesimo Comunicato Ufficiale squalificato per una giornata di gara
per effetto della quarta ammonizione già ricevuta al 23° del primo tempo dell’incontro
in questione, causa comportamento scorretto nei confronti di un avversario), ha trasmesso
copia del rapporto arbitrale, nonché del filmato televisivo, all’Ufficio Indagini per quanto
di sua competenza, in ordine, appunto, al comportamento del calciatore Allegretti nella fase
immediatamente precedente la notifica allo stesso dell’ammonizione ad opera del direttore
di gara.
Di qui, esperiti gli opportuni accertamenti da parte dell’Organo inquirente, il deferimento
a cura della Procura Federale del calciatore Allegretti per violazione dell’art. 1
C.G.S. e del Modena per responsabilità oggettiva.
Avverso la pronunzia impugnata della Commissione Disciplinare, la società F.C. Modena,
con il reclamo in trattazione, premessi alcuni cenni censori sull’eccessiva stringatezza
motivazionale dell’avversata decisione di prime cure, si è soffermata in particolar
modo sulla carenza di adeguati supporti probatori, comprensivamente delle immagini televisive,
circa il presunto comportamento sleale ed antisportivo dell’Allegretti, nonché sull’atteggiamento
ben più morbido e accondiscendente tenuto in circostanze analoghe dal
primo Collegio giudicante (con riguardo, ad esempio al caso “Gautieri”).
La società modenese ha concluso, pertanto, per l’annullamento delle sanzioni inflitte
al calciatore ed alla società medesima, il proscioglimento da ogni addebito loro contestato
e, in subordine, per l’applicazione della sanzione minima dell’ammonizione.
Orbene, tutto ciò premesso, la presente Commissione d’Appello ritiene che non sussistano
profili convincenti e giuridicamente rilevanti, alla luce delle deduzioni della parte
reclamante, per sovvertire il responso formulato in primo grado, seppur sinteticamente,
dalla competente Commissione Disciplinare.
Le risultanze, anche televisive (utilizzabili ai sensi dell’art. 31, lett. a2), C.G.S.), depositate
in atti, oltre ai chiarimenti forniti all’inquirente federale dal Sig. Collina, rendono in
effetti evidente che l’Allegretti, approfittando anche della concitazione del momento e dell’obiettivo
sovrapporsi di situazioni di gioco in fase dinamica (applicazione della regola del
vantaggio) che non ha consentito al direttore di gara di avere una chiara visione dei responsabili
di ciò che stava accadendo, si è autoaccusato (probabilmente per favorire un
compagno di squadra già sanzionato) di una condotta scorretta perpetrata ai danni di un
avversario, integrando un comportamento ingannatorio che di per sé costituisce un grave
vulnus inferto ai principi generalissimi consustanziali dell’ordinamento sportivo e del fair
play, per come sanciti dall’art. 1 C.G.S., e rendendosi in definitiva responsabile della violazione
dei principi di lealtà e correttezza sportiva.
La sanzione da ricollegare ad un siffatto tipo di comportamento non può necessariamente
essere lieve, anche a titolo monitorio, e pertanto non vi è motivo alcuno per ridurre
le sanzioni, connotate da tenuità, irrogate in primo grado al calciatore e, in via oggettiva,
alla reclamante società di pertinenza, né il richiamo di fattispecie presuntivamente similari
(es. caso Gautieri) appare conferente all’odierna vertenza.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C.
Modena di Modena e dispone incamerarsi la tassa versata.
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