F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/5/04 APPELLO DELL’U.S. ARLUNESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGHIGNOLO/ ARLUNESE DEL 6.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 43 del 7.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/5/04 APPELLO DELL’U.S. ARLUNESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIGHIGNOLO/ ARLUNESE DEL 6.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 43 del 7.5.2004) La società U.S. Arlunese, con comunicazione a mezzo telefax del 10.5.2004, proponeva appello alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, Com. Uff. n. 43 del 7 maggio 2004, che aveva inflitto la sanzione della perdita della gara Vighignolo/Arlunese del 2.5.2004, per posizione irregolare del calciatore Carrettoni Andrea Aldo. L’appello è inammissibile. Dispone il Com. Uff. 117/A del 20 gennaio 2004 che gli appelli alla C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare devono essere proposti entro le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con comunicazione proposta a mezzo telefax. Non avendo l’appellante rispettato tale termine (essendo sabato 8.5.2004 giorno libero), il reclamo deve dichiararsi inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 33.2 C.G.S. e del Com. Uff. 117/A del 20 gennaio 2004 relativo all’abbreviazione dei termini. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S. e del Com. Uff. n. 117/A, per tardività, l’appello come sopra proposto dall’U.S. Arlunese di Arluno (Milano). Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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