F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/5/04 APPELLO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBENEDETTESE/VITERBESE DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 263/C del 5.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/5/04 APPELLO DELLA SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBENEDETTESE/VITERBESE DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 263/C del 5.5.2004) La S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. in persona dell’amministratore unico Mario Bianchi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. n. 263/C del 5 maggio 2004 e relativa alla gara Sambenedettese/Viterbese del 21 marzo 2004. La Commissione Disciplinare aveva ritenuto di confermare la decisione del Giudice Sportivo che aveva omologato il risultato della gara acquisito sul campo ed irrogato alla Società Sambenedettese l’ammenda di euro 2.500,00. La doglianza della Sambenedettese è relativa alla presunta violazione delle norme relative alla durata della gara (art. 64 N.O.I.F.), in quanto il direttore di gara avrebbe prima concesso, alla fine dei 90° regolamentari, cinque minuti di recupero facendone poi disputare soltanto una parte. La Commissione Disciplinare ha correttamente rilevato che una parte dei minuti di recupero venne persa a causa esclusiva del comportamento rissoso dei calciatori in campo, che impedivano la possibilità di riprendere il giuoco. Ciò non significa, come pretende la reclamante, che l’arbitro abbia ridotto discrezionalmente la durata del tempo di recupero. D’altra parte non si può ritenere violata la regola relativa alla possibilità per l’arbitro di prolungare il già disposto ed esaurito recupero (violazione che peraltro non è stata sollevata dalla reclamante), in quanto trattandosi di decisione di natura tecnica non è impugnabile secondo la vigente normativa. Infine deve anche condividersi il giudizio della Commissione Disciplinare relativo al fatto che il mancato svolgimento del giuoco durante il tempo necessario per calmare gli animi dei giocatori, possa avere avuto influenza determinante sulla regolarità della gara. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dalla Sambenedettese Calcio di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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