F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/5/04 APPELLI DEL F.C. ISERNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIDELIS ANDRIA/ ISERNIA DEL 9.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 275/C del 14.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/5/04
APPELLI DEL F.C. ISERNIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIDELIS ANDRIA/
ISERNIA DEL 9.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 275/C del 14.5.2004)
L’Isernia Football Club ha interposto appello contro la decisione della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 275/C del 14
maggio 2004, che ha respinto il reclamo proposto dall’Isernia avverso la delibera assunta
dal Giudice Sportivo in ordine alla regolarità della gara Fidelis Andria/F.C. Isernia disputata
il 9.5.2004.
Sostiene l’appellante che l’arbitro aveva posto termine alla gara in questione senza
concedere alcun tempo di recupero, o quanto meno concedendolo in misura inferiore rispetto
a quanto dovuto, in rapporto alle numerose interruzioni del giuoco verificatesi durante
il secondo tempo, per lancio di fumogeni ad opera dei sostenitori della Fidelis Andria
e per sostituzioni operate da entrambe le squadre.
Così facendo, il direttore di gara avrebbe violato, contrariamente a quanto ritenuto
dalla Commissione Disciplinare, il disposto della Regola di giuoco 7, che impone all’arbitro
di “...prolungare ciascun periodo di tutto il tempo che egli giudicherà sia stato perduto
per sostituzione, trasporto di calciatori infortunati fuori dal terreno di giuoco, comportamento
ostruzionistico o per altre cause”. Conseguentemente, la gara non avrebbe avuto
regolare svolgimento.
La ricorrente conclude chiedendo che la C.A.F. voglia ordinare la ripetizione della gara
Fidelis Andria/F.C. Isernia disputata il 9.5.2004.
La C.A.F. rileva che il ricorso è privo di fondamento.
Come osservato dai primi giudici, per principio consolidato l’arbitro è il cronometrista
ufficiale della gara e le valutazioni da lui compiute al riguardo sono insindacabili.
La Regola 7 richiamata dall’appellante dispone infatti che il giudizio sul tempo perduto
e da recuperare spetta esclusivamente all’arbitro.
Si deve inoltre rilevare che il rapporto arbitrale vi è assoluta coerenza tra la descrizione
degli episodi disciplinarmente rilevanti verificatisi durante il secondo tempo della gara
ed il tempo neutralizzato dall’arbitro. Ne deriva che lo svolgimento della gara in esame è
stato assolutamente regolare.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Isernia di
Isernia e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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