F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’U.S. CAMARO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMARO/ DUE TORRI DEL 20.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 48 del 15.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’U.S. CAMARO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMARO/ DUE TORRI DEL 20.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 15.4.2004) L’U.S. Camaro 1969 nella persona del Presidente Alessandro Scarcella ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 48 del 15 aprile 2004 con la quale, in relazione ai fatti avvenuti durante la gara Camaro/Due Torri del 20 marzo 2004 del Campionato di Eccellenza in parziale accoglimento dell’appello della stessa U.S. Camaro, riduceva la squalifica del campo a due gare e la squalifica inflitta al calciatore Santamaria Davide a quattro gare, confermando nel resto l’impugnata decisione del Giudice Sportivo. In particolare quindi restavano confermate le inibizioni inflitte ai dirigenti Chiofalo Giuseppe e Chiofalo Gaetano fino al 20.3.2009. Osserva preliminarmente la C.A.F. che il ricorso può ritenersi ammissibile sotto il profilo della adeguatezza delle sanzioni posto come primo motivo del presente ricorso. Sostiene la ricorrente che avendo il Giudice di secondo grado dimezzato la squalifica del campo di giuoco per adeguare la sanzione al reale accadimento dei fatti, altrettanto avrebbe dovuto fare nei confronti dei dirigenti sanzionati. Tale richiesta non può trovare accoglimento in quanto il comportamento tenuto dai suddetti dirigenti è stato correttamente e dettagliatamente riferito dal direttore di gara nel referto e nelle relazioni allegate, onde non ci possono essere dubbi né sulla identificazione degli autori degli atti di aggressione, né sulla gravità degli stessi. Di rilevanza determinante risulta poi la circostanza che l’arbitro non solo identifica in modo chiaro e preciso le persone responsabili dei comportamenti antisportivi, ma anche coloro che ebbero a prodigarsi affinché questi fatti non avessero ulteriore sviluppo. Ciò giustifica da un lato una valutazione favorevole per la società, così come fatto dalla Commissione Disciplinare, dall’altro la particolare severità delle sanzioni inflitte ai dirigenti responsabili, che vanno confermate. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S. Camaro di Camaro (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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