F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.S. ANGRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALVELINO/ ANGRI DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 76 del 29.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.S. ANGRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALVELINO/ ANGRI DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 29.4.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava il reclamo presentato dalla A.S. Angri avverso la gara Casalvelino/Angri del 21.3.2004 del Campionato Regionale di Promozione ritenendo regolare la partecipazione a tale incontro del calciatore Buccino Nicola del Casalvelino (C.U. n. 76 del 29 aprile 2004). Ricorreva avanti alla Commissione d’Appello Federale l’A.S. Angri sostenendo come il calciatore del Casalvelino Buccino Nicola non avesse titolo a partecipare alla gara, in quanto squalificato per una giornata nel campionato di Attività Mista - Juniores, come risulta dal C.U. n. 63 del 18 marzo 2004. L’appello è infondato e va quindi respinto. L’art. 14.1 recita: le sanzioni di cui al comma 1, lettera a), b), c), d), f), inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni. Al punto 3: le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni. A sua volta l’art. 17.6 prevede: le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Risulta dagli atti come il calciatore Buccino Nicola abbia subito la sanzione per una gara effettiva per recidività in ammonizione nell’ambito del Campionato Attività Mista Juniores in occasione della gara del 14.3.2004; mentre il giorno 21.3.2004 ha partecipato alla gara Casalvelino/Angri per un diverso campionato, quello di promozione. La sua partecipazione alla gara in esame è pertanto regolare perché, per il principio di specificità, la squalifica deve essere scontata nell’ambito della medesima competizione (nella specie Campionato Attività Mista Juniores) in cui è stata posta in essere la condotta punita, con la conseguente piena liceità dello schieramento del calciatore in una successiva gara di diversa competizione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Angri di Angri (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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