F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELLA POL. REAL MESSINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAFRANCA/REAL MESSINA DEL 9.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 52 del 13.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELLA POL. REAL MESSINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAFRANCA/REAL MESSINA DEL 9.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 13.5.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in merito al reclamo proposto dalla Polisportiva Real Messina, che segnalava la posizione irregolare di n. 6 calciatori (Pirri Cristian, Laganà Claudio, Merlino Dario, Frassica Emanuele, Monaco Francesco, Cardiello Matteo) schierati dalla società Villafranca, nella gara Villafranca/Real Messina del 9.5.2004, respingeva lo stesso risultando tutti i calciatori sopramenzionati regolarmente tesserati per la società Villafranca. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la Polisportiva Real Messina contestando questa volta il regolare trasferimento del calciatore Merlino Dario alla società Villafranca avvenuto, a dire della appellante, in violazione dell’art. 103 bis N.O.I.F. e schierato nella gara in esame. Chiedeva pertanto che le venisse assegnata la vittoria della gara. L’appello è inammissibile. L’art. 33.4 C.G.S. stabilisce: 4. La C.A.F. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte. Orbene risulta dagli atti come quello proposto davanti alla C.A.F. e cioè un irregolare trasferimento sia un motivo nuovo rispetto a quello (rigettato), di un irregolare tesseramento, peraltro a suo tempo proposto in forma generica e contrario, già in primo grado, a quanto precisato dall’art. 29.6 C.G.S.; “i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Pol. Real Messina 1979 di Messina. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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