F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.S. MONTEMAGGIORE AVVERSO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 36 del 21.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04
APPELLO DELL’A.S. MONTEMAGGIORE AVVERSO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 36 del
21.4.2004)
Con ricorso datato 7.5.2004, l’A.S. Montemaggiore impugnava la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con cui era stato respinto il reclamo
della stessa Associazione, tendente ad ottenere la ripetizione della gara Città delle
Femmine/Montemaggiore del 25.4 precedente in quanto l’arbitro aveva fatto indossare ai
calciatori della squadra avversaria sopra le maglie di gioco, casacche da allenamento, prive
di numero, senza menzionare il fatto a referto.
A sostegno del ricorso, la Montemaggiore invocava violazione degli artt. 29 e 30 dello
Statuto, delle regole di gioco n. 4 e 5 e relative decisioni F.I.G.C. e dell’art. 72 N.O.I.F.,
nonché contraddittorietà della motivazione.
Il ricorso non è fondato; premesso che la odierna ricorrente non ha presentato riserva
all’arbitro né prima né dopo la gara al riguardo, va rilevato che il richiamo alle norme
statutarie è improprio ed inconferente, atteso che mai può derivare dalla violazione delle
stesse diretto pregiudizio a tesserati od associati.
Ciò posto, l’arbitro ha fatto indossare le casacche prive di numero dopo la identificazione
e disponendo che i calciatori continuassero ad indossare le maglie da gioco sotto
dette casacche, così potendo sempre continuare ad identificare gli atleti, e ciò al fine di
evitare confusione tra colori sociali assai simili e senza rinunciare all’eventuale necessità
di identificazione.
È evidente che le citate regole di gioco sono state formalmente violate, ma tanto non
ha arrecato inconveniente alcuno al regolare svolgimento della gara, sicché giustamente
l’arbitro non ha fatto menzione di tutto ciò nel referto.
È appena il caso di ricordare che, per invocare la sanzione sportiva della ripetizione
della gara, sarebbe stato necessario allegare (e dimostrare) che quanto avvenuto aveva
arrecato pregiudizio al regolare svolgimento della gara, elemento questo del tutto pretermesso
dalla ricorrente. Eventuali sanzioni di altra natura a carico della società avversaria
non rientrano nell’ambito degli interessi della A.S. Montemaggiore.
Il reclamo, stante anche la assoluta linearità della motivazione adottata dalla Commissione
Disciplinare, non può essere pertanto accolto.
Consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Montemaggiore
di Montemaggiore Belsito (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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