F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.S. MONTEMAGGIORE AVVERSO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 36 del 21.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.S. MONTEMAGGIORE AVVERSO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 36 del 21.4.2004) Con ricorso datato 7.5.2004, l’A.S. Montemaggiore impugnava la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con cui era stato respinto il reclamo della stessa Associazione, tendente ad ottenere la ripetizione della gara Città delle Femmine/Montemaggiore del 25.4 precedente in quanto l’arbitro aveva fatto indossare ai calciatori della squadra avversaria sopra le maglie di gioco, casacche da allenamento, prive di numero, senza menzionare il fatto a referto. A sostegno del ricorso, la Montemaggiore invocava violazione degli artt. 29 e 30 dello Statuto, delle regole di gioco n. 4 e 5 e relative decisioni F.I.G.C. e dell’art. 72 N.O.I.F., nonché contraddittorietà della motivazione. Il ricorso non è fondato; premesso che la odierna ricorrente non ha presentato riserva all’arbitro né prima né dopo la gara al riguardo, va rilevato che il richiamo alle norme statutarie è improprio ed inconferente, atteso che mai può derivare dalla violazione delle stesse diretto pregiudizio a tesserati od associati. Ciò posto, l’arbitro ha fatto indossare le casacche prive di numero dopo la identificazione e disponendo che i calciatori continuassero ad indossare le maglie da gioco sotto dette casacche, così potendo sempre continuare ad identificare gli atleti, e ciò al fine di evitare confusione tra colori sociali assai simili e senza rinunciare all’eventuale necessità di identificazione. È evidente che le citate regole di gioco sono state formalmente violate, ma tanto non ha arrecato inconveniente alcuno al regolare svolgimento della gara, sicché giustamente l’arbitro non ha fatto menzione di tutto ciò nel referto. È appena il caso di ricordare che, per invocare la sanzione sportiva della ripetizione della gara, sarebbe stato necessario allegare (e dimostrare) che quanto avvenuto aveva arrecato pregiudizio al regolare svolgimento della gara, elemento questo del tutto pretermesso dalla ricorrente. Eventuali sanzioni di altra natura a carico della società avversaria non rientrano nell’ambito degli interessi della A.S. Montemaggiore. Il reclamo, stante anche la assoluta linearità della motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare, non può essere pertanto accolto. Consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Montemaggiore di Montemaggiore Belsito (Palermo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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