F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.P. BUIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.9.2005 INFLITTA AL CALCIATORE GAIOTTI LUIGI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 36 del 21.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.P. BUIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 9.9.2005 INFLITTA AL CALCIATORE GAIOTTI LUIGI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 36 del 21.4.2004) Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l’Associazione Polisportiva Buiese ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia con Com. Uff. n. 36 del 21 aprile 2004. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 31 del 10 marzo 2004, inflisse la squalifica fino al 9.9.2005 al calciatore Gaiotti Luigi. L’odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell’art. 33.1 lett. b) e c) C.G.S.. Segnatamente la A.P. Buiese ricorre asseritamente per: 1. violazione o falsa applicazione dell’art. 31/a1 C.G.S.; 2. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ufficio. In relazione al primo motivo di appello, la società ricorrente rileva che il Giudice Sportivo, e la Commissione Disciplinare avrebbero errato nell’attribuire piena prova al referto arbitrale (riguardante i fatti verificatisi in occasione della gara Treppo Grande/Buiese del 6.3.2004 valida per il Campionato regionale di 2ª Categoria) che si sarebbe articolato in “tre distinti rapporti, diversi nel contenuto e frutto di evidenti ripensamenti, violando il principio o malamente applicando la norma dell’art. 31/a 1 C.G.S.”. Con il secondo motivo di appello, inoltre, la ricorrente Buiese lamenta che la Commissione Disciplinare, pur percependo le contraddizioni “della triplice verbalizzazione dell’arbitro, ma fermamente ligia alla norma della prova privilegiata, ha presentato una motivazione che necessariamente e coerentemente ha rispecchiato incongruenze, illogicità, paradossi: nel quarto capoverso del provvedimento la Commissione Disciplinare evidenzia che la refertazione è suddivisa in verbalizzazioni che sono tre autonome ed in parte diverse, nel terz’ultimo capoverso prima del dispositivo riconosce di provare perplessità... dalla versione del direttore di gara, però ciò non di meno sostituisce ogni versione più grave a quella precedente (cfr. penultimo capoverso)”. Rileva, questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, infondato. La Commissione Disciplinare, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, nel provvedimento impugnato ha evidenziato che “a nulla vale... la pur scaltra difesa della Società che tra le righe della verbalizzazione ha voluto trovare delle apparenti contraddizioni che questa Commissione Disciplinare ritiene di non rilevare: la verbalizzazione dell’arbitro è una sia che sia stata esposta in atto unico a referto, sia che sia stata procurata da una richiesta del G.S.R. (sempre opportuna quando la sanzione si pone nei termini di una certa gravità), sia che sia stata richiesta dalla Commissione Disciplinare in forza dei poteri istruttori che le sono riconosciuti dall’art. 30/4 C.G.S.. Ragion per cui, a mente dell’art. 31/1/a C.G.S. che, ricordiamo, assegna privilegio probatorio alla descrizione dei comportamenti dei tesserati fatta dal direttore di gara, questa Commissione Disciplinare deve ritenere che il calciatore abbia colpito l’arbitro tra occhio e naso con una gomitata violenta che gli ha procurato un certo dolore”. In conseguenza logica la Commissione Disciplinare ha osservato che, proprio in applicazione di detti principi, le asserite perplessità afferenti la versione del direttore di gara spezzata in tre diverse refertazioni sono comunque superate “dalla già citata prova privilegiata, costituita dalle dichiarazioni arbitrali... la possibilità di contraddittorio da parte delle Società e dei tesserati non deve intendersi come facoltà di provare fatti contrari a quelli verbalizzati dal direttore di gara, ma unicamente valutare la congruità del provvedimento assunto” ed indi coerentemente ha statuito che “attesa la chiara lettura delle tre verbalizzazioni fatte dal direttore di gara, deve riconoscersi che il calciatore Gaiotti è responsabile di aver colpito volontariamente e violentemente l’arbitro tra occhio e naso, procurandogli u certo dolore, e di aver successivamente cercato di insistere nell’aggressione, fermato solo dai compagni di squadra”. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata emerge palesemente l’insussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente, dalle quali la decisione della Commissione Disciplinare, è assolutamente immune. In proposito si rileva quanto segue. In ordine alla presunta violazione o falsa applicazione dell’art. 31/a 1 C.G.S., osserva questo decidente che detta norma statuisce che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. La Commissione Disciplinare ha correttamente applicato il citato disposto affermando, come sopra evidenziato, che “la verbalizzazione dell’arbitro è una sia che sia stata esposta in atto unico a referto, sia che sia stata procurata da una richiesta del G.S.R. (sempre opportuna quando la sanzione si pone nei termini di una certa gravità), sia che sia stata richiesta dalla Commissione Disciplinare in forza dei poteri istruttori che le sono riconosciuti dall’art. 30/4 C.G.S.. Ragion per cui, a mente dell’art. 31/1/a C.G.S. che, ricordiamo, assegna privilegio probatorio alla descrizione dei comportamenti dei tesserati fatta dal direttore di gara, questa Commissione Disciplinare deve ritenere che il calciatore abbia colpito l’arbitro tra occhio e naso con una gomitata violenta che gli ha procurato un certo dolore”. In relazione alla asserita omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d’ufficio, deve rilevarsi che la stessa non sussiste atteso che la decisione della Commissione Disciplinare fornisce ampia contezza dell’iter logico argomentativo in virtù del quale il Giudice di secondo grado, con attenta e coerente applicazione del disposto di cui all’art. 31/a 1 di cui sopra, ha confermato la squalifica del calciatore Gaiotti. La Commissione Disciplinare, con le puntuali e precise argomentazioni già rilevate, ha infatti stabilito che “attesa la chiara lettura delle tre verbalizzazioni fatte dal direttore di gara, deve riconoscersi che il calciatore Gaiotti è responsabile di aver colpito volontariamente e violentemente l’arbitro tra occhio e naso, procurandogli un certo dolore, e di aver successivamente cercato di insistere nell’aggressione, fermato solo dai compagni di squadra”. In nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddiszioni od omissioni è, dunque, incorso il Giudice di secondo grado e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l’impugnata decisione non merita censura e l’appello deve essre rigettato. La tassa di reclamo, ai sensi dell’art. 29 comma 13 ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.P. Buiese di Buja (Udine) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it