F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELLA S.S.C. CASAMARCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASAMARCIANO/NUOVA OTTAVIANO DEL 17.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 73 del 22.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELLA S.S.C. CASAMARCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASAMARCIANO/NUOVA OTTAVIANO DEL 17.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 73 del 22.4.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo presentato dalla Nuova Ottaviano avverso il risultato della gara Casamarciano/ Nuova Ottaviano del 17.1.2004 in quanto la società Casamarciano aveva schierato il calciatore Mastroianni Vittorio nonostante che questi risultasse espulso nella gara del 10.1.2004 come da Com. Uff. n. 25 del 22 gennaio 2004 e quindi non avrebbe potuto partecipare alla successiva gara del 17.1.2004 (Com. Uff. n. 73 del 22 aprile 2004). Avverso tale decisione proponeva appello la S.S.C. Casamarciano sostenendo come nella gara del 10.1.2004 non risultasse, dal referto arbitrale, mai espulso il calciatore Mastroianni Vittorio e quindi come il C.U. del Comitato Regionale Campania n. 25 del 22 gennaio 2004 fosse nella specie errato. L’appello è fondato e va accolto. Risulta dagli atti, e dal referto arbitrale, che nella gara del 10.1.2004 nessuna espulsione ebbe ad essere adottata nei confronti del calciatore Mastroianni Vittorio; e d’altronde il Comunicato del Comitato Regionale Campania, che riportava erroneamente l’espulsione del calciatore in oggetto, è posteriore alla gara del 17.1.2004 essendo stato emesso il 22.1.2004. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S.C. Casamarciano di Casamarciano (Napoli), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara e dispone restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it