F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.C. ATLETICO ANDRIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ANDRIA/BARLETTA DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 41 del 29.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.C. ATLETICO ANDRIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ANDRIA/BARLETTA DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 41 del 29.4.2004) Con reclamo del 19.4.2004 l’A.C. Atletico Andria ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia per contestare, in relazione alla gara disputata in data 18.4.2004 con l’A.C. Barletta, la regolarità della posizione del calciatore Alessandro Basile, tesserato per quest’ultima società. A dire della reclamante il citato calciatore sarebbe stato dall’A.C. Barletta regolarmente schierato in campo, nonostante che sul C.U. n. 39 dell’8 aprile 2004 fosse stata pubblicata la delibera del Giudice Sportivo che gli infliggeva la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara. Ha resistito al reclamo l’A.C. Barletta, sostenendo che il Basile avrebbe scontato la squalifica inflittagli nella gara immediatamente successiva a quella dell’1.4.2004 (nel corso della quale era stato espulso), cioè in relazione alla gara disputata dalla società resistente in data 4.4.2004 (nella quale il Basile non era stato schierato), e che quindi al momento della pubblicazione del C.U. recante la sanzione irrogata al Basile, la stessa sarebbe stata già scontata dal calciatore medesimo. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del 29 aprile 2004 la Commissione Disciplinare adita, accertato lo svolgimento dei fatti, come allegato dalle parti reclamante e resistente, e ritenuto che il Basile avesse effettivamente già scontato, alla data del 18.4.2004, la squalifica inflittagli non prendendo parte alla gara del 4.4.2004, ancorché disputata in data anteriore a quella della pubblicazione del C.U. portante il provvedimento disciplinare in parole, ha respinto il proposto reclamo, giudicando regolare a tutti gli effetti la posizione del calciatore Basile nella gara in epigrafe indicata. Avverso tale provvedimento ha proposto appello avanti a questa Commissione l’A.C. Atletico Andria, con atto del 29.4.2004, ribadendo le considerazioni già espresse presso il giudice di prime cure, in particolare appellandosi al disposto dell’art. 17, comma 2, C.G.S., secondo il quale le sanzioni che comportano squalifica per i tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del C.U., con la conseguenza che, in ipotesi, il Basile non avrebbe potuto scontare la squalifica comminatagli in epoca anteriore alla pubblicazione del comunicato portante il provvedimento sanzionatorio. Reputa la C.A.F. che il proposto gravame non possa trovare accoglimento. L’art. 17, comma 2, C.G.S., infatti, fa espressamente salva l’ipotesi di cui all’art. 41, comma 2, C.G.S.. Tale disposizione, come è noto, applicabile nell’ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede che “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo... I Comitati... debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l’elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica”. Ciò, indubitabilmente, significa che la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul C.U. ha esclusivamente natura ricognitiva, e non costitutiva della squalifica, che discende automaticamente dall’espulsione dal campo di giuoco. Poiché è indiscusso, nel caso di specie, che il Basile fu espulso nel corso della gara disputata in data 1.4.2004, l’automaticità del meccanismo sanzionatorio imponeva che lo stesso dovesse scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva (come ha fatto, non prendendo parte alla gara disputata dall’A.C. Barletta in data 4.4.2004), indipendentemente dall’avventura pubblicazione a tale data del C.U. portante la sanzione. Di conseguenza, il Basile ha partecipato alla gara disputata dall’A.C. Barletta in data 18.4.2004 in posizione assolutamente regolare, avendo già scontato, non prendendo parte alla gara disputata in data 4.4.2004, la squalifica derivante dall’espulsione comminatagli nel corso della gara dell’1.4.2004. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Atletico Andria di Andria (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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