F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.S. OLYMPIC AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO ALL’1.10.2005 INFLITTA AL SIG. LAUDANDO GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 41 del 22.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’A.S. OLYMPIC AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO ALL’1.10.2005 INFLITTA AL SIG. LAUDANDO GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 22.4.2004) La società A.S. Olympic ha proposto appello alla C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che aveva fissato la sanzione della squalifica del Signor Laudano Giuseppe fino all’1.10.2005, lamentando l’eccessività della sanzione, riferendo poi di aver allontanato dall’organico societario il Laudando stesso. Nel corso della gara giovanissimi Carmagnola 90/Olympic del 28.3.2004, il direttore di gara era stato oltraggiato ed insultato dal Laudando, massaggiatore dell’attuale reclamante, entrato in campo per protestare a seguito di segnatura di una rete da parte del Carmagnola 90; le conseguenze di tale gesto, sicuramente deprecabile, non impedivano comunque all’arbitro di proseguire nella direzione della gara sino al termine. Il reclamo può essere accolto parzialmente. Nella circostanza si può addivenire ad una riduzione irrogata in considerazione del fatto che l’episodio è di non particolare gravità, rimanendo il fatto circoscritto al comportamento antisportivo del Laudando e, pertanto, appare congruo rideterminare la sanzione dell’inibizione sino al 31.12.2004. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Olympic di Collegno (Torino), riduce al 31.12.2004 la sanzione della inibizione già inflitta dai primi giudici al SIg. Laudando Giuseppe. Dispone restituirsi la tassa versata.
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