F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’U.S. CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AL CALCIATORE COSTANTINO FRANCESCO FI- NO AL 30.9.2005 E AL SIG. DI SILVIO COSTANTINO FINO AL 31.12.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 61 del 19.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04
APPELLO DELL’U.S. CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI AVVERSO LE SANZIONI
DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AL CALCIATORE COSTANTINO FRANCESCO FI-
NO AL 30.9.2005 E AL SIG. DI SILVIO COSTANTINO FINO AL 31.12.2007 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 61
del 19.2.2004)
In data 23.2.2004, con comunicazione a mezzo telefax, la società Campo Boario
preannunciava appello alla C.A.F. avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio pubblicato con Com. Uff. n. 61 del 19 febbraio 2004, riferito
ai Signori Di Livio Costantino e Costantino Francesco.
A seguito del rituale invio degli atti non sono però seguite motivazioni da parte dell’appellante.
Il reclamo pertanto è da dichiararsi inammissibile ai sensi dell’art. 33.2 C.G.S. per
omesso invio dei motivi a seguito di ricezione di copia degli atti del procedimento.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a)
C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti
ufficiali, l’appello come sopra proposto dall’U.S. Campo Boario Forti e Liberi di Latina.
Dispone incamerarsi la tassa versata.
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