F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’U.S. CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI AVVERSO LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA A SEGUITO DELLA GARA SAMAGOR/CAMPO BOARIO DELL’1.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 65 dell’11.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 24/5/04 APPELLO DELL’U.S. CAMPO BOARIO FORTI E LIBERI AVVERSO LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA A SEGUITO DELLA GARA SAMAGOR/CAMPO BOARIO DELL’1.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 dell’11.3.2004) La società U.S. Campo Boario proponeva appello a questa C.A.F. avverso la sanzione dell’esclusione dal campionato di competenza a seguito della gara Sa.Ma.Gor./Campo Boario dell’1.2.2004, decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 65 del 11 marzo 2004. La decisione presa dal Giudice Sportivo prima, veniva confermata dalla Commissione Disciplinare a seguito dei fatti qui successivamente riportati, così come descritti nel referto dell’arbitro. Al termine della gara Sa.Ma.Gor./Campo Boario, mentre rientrava nello spogliatoio, l’arbitro, Sig. Nicoli Simone, veniva aggredito alle spalle prima da una persona che con un violento ceffone lo colpiva all’altezza dell’orecchio sinistro provocandogli stordimento, disorientamento al punto che lo stesso non riusciva a mantenere l’equilibrio e cadeva immediatamente a terra. Immediatamente alcuni giocatori della società ospitante, lo soccorrevano ma nel contempo una nuova persona anch’essa sconosciuta gli sferrava un forte schiaffone nella parte posteriore del collo. Solo allora grazie all’aiuto dei calciatori della squadra di casa, l’arbitro riusciva a raggiungere lo spogliatoio dove veniva immediatamente controllato e soccorso da un sanitario della società Sa.Ma.Gor.. Nel contempo un dirigente della società ospitante aveva già provveduto a chiamare la polizia che immediatamente accorreva presso l’impianto sportivo, alla quale lo stesso direttore di gara esponeva quanto accaduto. Una volta lasciato l’impianto di gioco l’arbitro si recava presso l’ospedale più vicino dove gli veniva diagnosticato “trauma cervicale e trauma orecchio sinistro con sospetta lesione con prognosi di 7 giorni”. Lo stesso arbitro, inoltre, precisava che nel parapiglia veniva solo ed esclusivamente aiutato dai componenti della società Sa.Ma.Gor., notando il completo disinteressamento da parte della società ospite. L’arbitro, inoltre, affermava che mentre lasciava l’impianto sportivo ascoltava che i possibili ignoti aggressori potessero appartenere alla società Campo Boario. Il Giudice Sportivo, a seguito di quanto accaduto, e in applicazione dell’art. 16 C.G.S., tenuto conto dei precedenti provvedimenti disciplinari assunti a carico della Soc. Campo Boario, sanzionava la suddetta società infliggendole la sanzione della esclusione dal campionato di competenza in applicazione dell’art. 13 comma h) C.G.S. ed a seguito di questo provvedimento, in applicazione dell’art. 53 comma 4 N.O.I.F. tutte le gare che la stessa società doveva ancora disputare, venivano considerate perse con il punteggio di 0- 3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario. Inoltre lo stesso Giudice Sportivo trasmetteva gli atti all’Ufficio Indagini per ulteriori accertamenti e chiarimenti in merito a quanto accaduto in occasione della sopra citata gara. Il collaboratore dell’Ufficio Indagini dopo aver effettuato tutti gli accertamenti e dopo aver: - ascoltato l’arbitro che precisava alcuni passaggi del proprio referto di gara come ad esempio d’aver sentito al momento dell’aggressione gli ignoti affermare “ci hai fatto perdere la partita bastardo”; - ascoltato il dirigente della società ospitante, che affermava di aver predisposto un servizio d’ordine non all’altezza della situazione; riteneva superfluo convocare la società Campo Boario, constatando l’assoluta indifferenza dimostrata dal dirigente della società stessa, pertanto, concludeva affermando ed attribuendo, senza dubbi, la responsabilità dell’aggressione alla società Campo Boario. Quest’ultima impugnava la decisione davanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio chiedendo la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo poiché adottato senza alcun presupposto di fatto e di diritto ed in subordine chiedendo una sanzione più lieve prevista dall’art. 13 C.G.S.. La Commissione Disciplinare con Comunicato Ufficiale n. 65 dell’11.3.2004, respingeva il reclamo confermando la decisione impugnata ritenendo “di poter cogliere il convincimento assoluto che gli aggressori fossero sostenitori della società Campo Boario”. Il suddetto convincimento da parte della Commissione Disciplinare nasceva dal fatto che vi erano una serie di indizi univoci e concordanti che portavano a sostenere questa tesi quali: risultato della gara, andamento della stessa, circostanze in cui era maturata l’unica rete, andamento disciplinare maturato durante la gara di cui una espulsione con gravi proteste e minacce all’arbitro, reiterate proteste dei tifosi della società ospite e una prova certa rappresentata dalla frase rivolta all’arbitro al momento dell’aggressione che deve essere sicuramente associata ad un tifoso della società Campo Boario, società soccombente nella gara. La società Campo Boario, di contro, presentava appello davanti a codesta Commissione d’Appello Federale affermando che la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare era errata, contraddittoria e motivata in modo assolutamente incongruo e carente chiedendo l’annullamento della sanzione o la sostituzione della stessa con altra da ritenersi più opportuna. Il ricorso appare infondato e deve essere respinto poiché è chiaro che la responsabilità dell’aggressione è da attribuirsi alla società Campo Boario poiché vi sono diversi elementi che portano a dedurre ciò: - la società si è completamente disinteressata di quanto accaduto al termine della gara non intervenendo neanche a soccorrere l’arbitro durante l’aggressione; - gli ignoti aggressori mentre colpivano l’arbitro dicevano: “ci hai fatto perdere bastardo” (ricordiamo che la gara al termine del tempo regolamentare si era conclusa col punteggio di 1-0 per la società Sa.Ma.Gor.). Inoltre tenuto conto che la stessa società era recidiva, poiché era già stata colpevole, durante lo stesso campionato, di diversi episodi di aggressione all’arbitro da parte di alcuni suoi tesserati, ed in particolare aveva subito una squalifica per un proprio dirigente fino al 31.12.2008, del massaggiatore fino al 30.6.2005 e di un calciatore fino al 31.1.2007, inoltre nella stagione precedente era stata sanzionata con una squalifica del campo di gara per due giornate a seguito di episodi di disordine, durante una gara ufficiale, tanto premesso si può affermare come il provvedimento del Giudice di prime cure è da ritenersi corretto e preciso in tutte le forme e ben giustificato e motivato in tutti i suoi aspetti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Campo Boario Forti e Liberi di Latina e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it