F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELLA PRO PATRIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GARE EFFETTIVE DEL CALCIATORE TRAMEZZANI PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 289/C del 21.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04
APPELLO DELLA PRO PATRIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER N. 2 GARE EFFETTIVE DEL CALCIATORE TRAMEZZANI PAOLO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C -
Com. Uff. n. 289/C del 21.5.2004)
La soc. Pro Patria Calcio, ricorreva avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C in ordine alla squalifica per due giornate di gara
a carico del calciatore Paolo Tramezzani in ordine alla gara Pro Patria/Lucchese del
9.5.2004, esponendo che in realtà il calciatore in questione aveva subito, per la stessa gara,
tre giornate di squalifica, atteso che due gli erano state inflitte a seguito di comportamento
scorretto nei confronti dell’arbitro dopo il provvedimento di espulsione ed una per
doppia ammonizione.
Fermo che l’odierno reclamo concerne esclusivamente la squalifica per due giornate
per il motivo suddetto, può rilevarsi la singolarità del caso in cui il Giudice Sportivo, nello
stesso comunicato e in relazione alla stessa gara ha adottato due distinti provvedimenti di
squalifica.
Ciò posto, può rilevarsi che il comportamento certamente censurabile del Tramezzani
è avvenuto in seguito ad una successione particolarmente incalzante di eventi tutti contrari
al calciatore ed alla sua società: basta scorgere la successione cronologica accuratamente
riportata in ricorso per verificare che il tutto si è svolto nel lasso di cinque minuti,
cosa questa che, pur non giustificandolo, può aver negativamente influito sullo stato d’animo
del calciatore. A tanto va aggiunto che il linguaggio certamente scurrile usato nell’occasione,
purtroppo è oggi ricorrente in ambienti sempre più vasti e che il preteso atteggiamento
di minaccia è rimasto allo stadio di conato spentosi sul nascere.
Tutti questi elementi e la obiettivamente discreta condotta disciplinare anteatta del
Tramezzani, considerando anche la squalifica inflittagli nella stessa gara per doppia ammonizione
(già scontata), inducono ad accogliere parzialmente il ricorso ed a ridurre ad
una giornata di squalifica la sanzione inflitta al Tramezzani per comportamento scorretto
nei confronti dell’arbitro a seguito della decretata espulsione.
Consegue la restituzione della tassa.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto
dalla Pro Patria Calcio di Busto Arsizio (Varese), riduce ad una gara la squalifica già inflitta
dai primi giudici al calciatore Tramezzani Paolo. Ordina restituirsi la tassa versata.
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