F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELL’U.S. CALVI NOALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALVI NOALE/MURANESE DEL 12.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04
APPELLO DELL’U.S. CALVI NOALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALVI
NOALE/MURANESE DEL 12.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 21 aprile 2004, confermava la precedente
decisione del Giudice Sportivo, in merito all’applicazione delle sanzioni della perdita della
gara Calvi Noale/Muranese del 12.4.2004, in sfavore della squadra ospitante, per 0-3;
della conseguente penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda di 52 euro, inflitte
alla U.S. Calvi Noale, per la mancata partecipazione alla predetta gara.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. Ahmed Saad, presidente
dell’U.S. Calvi Noale, sostenendo che l’arbitro della gara in esame non ha fatto l’appello
dei giocatori della Muranese e non ha consegnato la lista degli stessi, non consentendo,
in questo modo, l’accertamento della regolarità dei relativi tesseramenti.
Di conseguenza, veniva richiesta l’annullamento della decisione della Commissione
Disciplinare e la vittoria “a tavolino” o la ripetizione della gara.
Va preliminarmente osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ai
sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto si tratta di questione di merito della controversia,
il cui esame è consentito alla C.A.F. solo in caso di giudizio di secondo grado.
Per completezza, va precisato che si tratta di un motivo non sottoposto all’esame
della Commissione Disciplinare e quindi, da considerarsi motivo nuovo, che comporta, l’inammissibilità
dell’appello, anche sotto questo ulteriore profilo.
Va disposto, quindi, l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dall’U.S. Calvi Noale di Noale (Venezia) e dispone incamerarsi
la tassa versata.
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