F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DEL CALCIATORE RINALDI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 79 del 15.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DEL CALCIATORE RINALDI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 79 del 15.4.2004) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 15 aprile 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio respingeva il reclamo proposto dalla S.S. Monteporzio in relazione alla squalifica fino al 30.6.2004 inflitta dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato al calciatore Carlo Rinaldi, responsabile di aver gettato dell’acqua all’indirizzo dell’arbitro, raggiungendolo al corpo ed al volto, al termine della gara Monteporzio/ Nuova Lunghezza del 14.3.2004 (Campionato 2ª Categoria: Girone F). Avverso tale decisione proponeva appello il Rinaldi che, ribadendo quanto già fatto presente dalla società in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare, contestava di aver tenuto la condotta addebitatagli. Rilevava, in ogni caso, che la sanzione inflittagli meritava di essere commisurata alla “lievissima entità del fatto”. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della squalifica e, in subordine, la riduzione al 30.4.2004. L’appello del calciatore Rinaldi non è ammissibile. A norma dell’art. 34, punto 2, C.G.S., che ripete, peraltro, quanto previsto per il procedimento innanzi a questa Commissione d’Appello dall’art. 33, punto 2 lettera a), C.G.S., l’appello avrebbe dovuto “essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”. Nel caso in esame, posto che il comunicato ufficiale che ha reso nota la decisione della Commissione Disciplinare è del 15.4.2004, il Rinaldi avrebbe dovuto inviare l’appello entro il 22 successivo, come invece ha omesso di fare, avendolo inoltrato 10 maggio 2004. Stante la perentorietà del termine (art. 34, punto 6, C.G.S.), l’appello va dichiarato inammissibile. Vi è di più. Ai sensi dell’art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita “come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”, materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l’esame della condotta tenuta da tesserati in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull’entità delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare o dal Giudice Sportivo di 2° Grado. Nel caso in esame il Rinaldi non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all’omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, ma motivi riguardanti l’insussistenza del fatto addebitatogli e l’entità della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva. Ne consegue che, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell’art. 33, punto 1, C.G.S., l’appello non può essere ritenuto anche per questa ragione ammissibile. Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore Rinaldi Carlo. Dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it