F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DEL CALCIATORE RINALDI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 79 del 15.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04
APPELLO DEL CALCIATORE RINALDI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 79 del 15.4.2004)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 15 aprile 2004 la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio respingeva il reclamo proposto dalla S.S. Monteporzio
in relazione alla squalifica fino al 30.6.2004 inflitta dal Giudice Sportivo presso lo
stesso Comitato al calciatore Carlo Rinaldi, responsabile di aver gettato dell’acqua all’indirizzo
dell’arbitro, raggiungendolo al corpo ed al volto, al termine della gara Monteporzio/
Nuova Lunghezza del 14.3.2004 (Campionato 2ª Categoria: Girone F).
Avverso tale decisione proponeva appello il Rinaldi che, ribadendo quanto già fatto
presente dalla società in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare, contestava
di aver tenuto la condotta addebitatagli. Rilevava, in ogni caso, che la sanzione inflittagli
meritava di essere commisurata alla “lievissima entità del fatto”.
Chiedeva, pertanto, l’annullamento della squalifica e, in subordine, la riduzione al
30.4.2004.
L’appello del calciatore Rinaldi non è ammissibile.
A norma dell’art. 34, punto 2, C.G.S., che ripete, peraltro, quanto previsto per il procedimento
innanzi a questa Commissione d’Appello dall’art. 33, punto 2 lettera a),
C.G.S., l’appello avrebbe dovuto “essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che
si intende impugnare”. Nel caso in esame, posto che il comunicato ufficiale che ha reso
nota la decisione della Commissione Disciplinare è del 15.4.2004, il Rinaldi avrebbe dovuto
inviare l’appello entro il 22 successivo, come invece ha omesso di fare, avendolo
inoltrato 10 maggio 2004.
Stante la perentorietà del termine (art. 34, punto 6, C.G.S.), l’appello va dichiarato
inammissibile.
Vi è di più. Ai sensi dell’art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti
di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione,
per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga
adita “come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente
indicate”, materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l’esame della condotta
tenuta da tesserati in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull’entità delle
sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare o dal Giudice Sportivo di 2° Grado.
Nel caso in esame il Rinaldi non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione
o falsa applicazione di norme ovvero all’omessa o contraddittoria motivazione della
decisione impugnata, ma motivi riguardanti l’insussistenza del fatto addebitatogli e l’entità
della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva. Ne consegue che, in difetto delle ipotesi di cui
alle residue lettere a), b) e c) dell’art. 33, punto 1, C.G.S., l’appello non può essere ritenuto
anche per questa ragione ammissibile.
Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata
(art. 29, punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dal calciatore Rinaldi Carlo. Dispone incamerarsi la tassa
versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DEL CALCIATORE RINALDI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 79 del 15.4.2004)"