F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELLA POL. CASTELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CEFALÙ/ CASTELLANA DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 52 del 13.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04
APPELLO DELLA POL. CASTELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CEFALÙ/
CASTELLANA DEL 7.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 13.5.2004)
La Polisportiva Castellana di Castellana Sicula (Palermo) ha proposto ricorso avverso
la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata
sul C.U. n. 52 del 12 maggio 2004 con la quale, in relazione alla gara Cefalù/Castellana
del 7 marzo 2004 del Campionato di 3ª Categoria ha respinto l’appello contro la
decisione del Giudice Sportivo confermando il risultato conseguito sul campo. Con l’odierno
ricorso la Polisportiva Castellana insiste, fra l’altro sulla assegnazione della vittoria “a
tavolino” con il risultato di 0-3.
Rileva la C.A.F. che il ricorso in esame introduce esclusivamente un riesame dei fatti
verificatesi, senza addurre alcun argomento di rilievo sotto il profilo di legalità.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S. il ricorso stesso non può essere
preso in esame.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dalla Pol. Castellana di Castellana Sicula (Palermo) e dispone
incamerarsi la tassa versata.
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