F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELLA POL. DI NOVA MILANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI NOVA MILANESE/BOLLATESE DEL 18.4.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 38 del 6.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELLA POL. DI NOVA MILANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI NOVA MILANESE/BOLLATESE DEL 18.4.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 38 del 6.5.2004) In data 18 aprile 2004 si disputava la gara in oggetto, che si concludeva con il risultato finale di 2-1 in favore dell’attuale reclamante. La U.S. Bollatese presentava, però, reclamo avverso l’omologazione del risultato, relativamente alla partecipazione alla gara dell’atleta Carrara Alessandro, il quale doveva scontare un turno di squalifica sulla base di quanto riportato nel Com. Uff. n. 34 dell’8 aprile 2004 del Comitato Provinciale di Milano. Con la decisione impugnata, il competente Giudice Sportivo di 2° Grado affermava la fondatezza del reclamo introduttivo, osservando che, in effetti, il suddetto calciatore aveva preso parte alla gara indicata pur non avendone titolo ed in particolare dando contezza del principio che “la sanzione disciplinare deve essere scontata dal giocatore esclusivamente nella categoria nella quale è maturata”. Conseguentemente, il Giudice Sportivo di 2° Grado irrogava all’odierna reclamante la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0-3, unitamente all’ammenda di e 30,00 ed alla squalifica del Carrara per un turno. Con il reclamo in trattazione la Pol. di Nova preliminarmente deduce la “nullità” per tardività del reclamo originario, siccome inoltrato dopo i termini di legge, e comunque la sua inammissibilità. Nel merito, sostiene la correttezza del proprio comportamento alla stregua della circostanza che il calciatore Carrara aveva già scontato la squalifica di una giornata, come da Com. Uff. n. 34 dell’8 aprile 2004 (sanzione da scontarsi automaticamente nella prima gara ufficiale utile, essendo stato il suddetto espulso dal campo durante la gara Bresso/Di Nova del 4 aprile 2004), non avendo egli disputato la gara di recupero Bollatese/Pol. di Nova del 6 aprile 2004, valida sempre per la categoria allievi ma relativa a diverso girone (“I”). Rileva, al riguardo, la reclamante che il calciatore in questione ha regolarmente partecipato, nella stagione calcistica 2003/04, a gare della categoria allievi sia nel girone E che nel girone I. Premesso che il reclamo introduttivo della Bollatese risulta ammissibile e tempestivo, atteso che, in mancanza di provvedimento di abbreviazione termini, ai sensi dell’art. 42, comma 3, C.G.S., i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara debbono essere proposti al Giudice Sportivo di 2° Grado (per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica) nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara stessa, le argomentazioni della società istante non sono, nel merito della vertenza, condivisibili e pertanto il reclamo non può sfuggire ad un responso di rigetto, anche se la motivazione della pronunzia impugnata (che fa riferimento alla medesima “categoria”) va debitamente corretta ed integrata. È evidente infatti, anche per logica e buon senso, che, pur prendendosi atto della particolare circostanza per cui il calciatore in argomento giocava in due diverse squadre della medesima società, disputanti, in diversi gironi, il campionato della medesima categoria giovanile (allievi), il Carrara era tenuto a scontare (seppur automaticamente) la squalifica in ogni caso nella squadra A, non potendosi al riguardo, tra l’altro, interpretarsi in diverso modo, nella specie, la chiara dizione normativa secondo cui il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento (art. 17, comma 3, C.G.S.). Non giova, dunque, alla società reclamante che il calciatore non abbia disputato la partita di recupero del 6 aprile 2004, relativa a squadra partecipante a diverso girone, seppur della medesima categoria giovanile. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Di Nova Milanese di Nova Milanese (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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