F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELL’A.C. EZZELINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVENTINA ED. POLARIS/EZZELINA DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04
APPELLO DELL’A.C. EZZELINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUVENTINA
ED. POLARIS/EZZELINA DEL 18.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)
Su ricorso della società Juventina Ed. Polaris la Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Veneto deliberava, con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato
Regionale Veneto n. 45 del 21 aprile 2004, di infliggere alla A.C. Ezzelina la sanzione del-
la perdita della gara, valevole per il Campionato Regionale Veneto di 2ª Categoria, Girone
Q, disputata il 18.4.2004 fra le dette società e terminata con il punteggio di 2-1 per l’A.C.
Ezzelina; e omologava il risultato dell’incontro come segue Juventina Ed. Polaris/Associazione
Calcio Ezzelina 3-0.
La sanzione era comminata in ragione del fatto che alla gara aveva preso parte il calciatore
Luca Carosella, che risultava soggetto alla squalifica per un incontro per recidività
in ammonizione.
Contro tale decisione propone reclamo la A.C. Ezzelina, sostenendo di aver ricevuto
il comunicato ufficiale contenente la prescrizione della sanzione della squalifica soltanto
in data successiva alla gara a causa di disfunzione tecniche (erronea impostazione nelle
procedure meccanografiche) dell’Ufficio del Giudice Sportivo.
Il reclamo proposto a questa C.A.F. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto
tardivo, essendo stato spedito in data 12.5.2004 e, quindi, ben al di là del termine di sette
giorni, decorrenti dal 21.4.2004, data di pubblicazione della delibera impugnata, stabilito
dall’art. 33, comma 2, lett. a) C.G.S., nonché dall’art. 34, comma 2, C.G.S..
È appena il caso di notare che la Commissione Disciplinare ha comunque applicato una
ben precisa norma del C.G.S., che stabilisce la presunzione assoluta di conoscenza dei C.U.
a far data dalla pubblicazione, avvenuta, comunque, precedentemente alla data della gara.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a)
C.G.S. per tardività e dell’art. 29 n. 5 C.G.S. per omesso invio di copia dei motivi alla controparte,
l’appello come sopra proposto dall’A.C. Ezzelina di Romano d’Ezzelino (Vicenza)
e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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