F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04 APPELLO DELL’U.S. GIOIOSA JONICA IN ORDINE ALLA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE MERITO GARA CITTANOVESE/S. CRISTINA DELL’8.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 128 del 18.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 31/5/04
APPELLO DELL’U.S. GIOIOSA JONICA IN ORDINE ALLA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ
DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE MERITO
GARA CITTANOVESE/S. CRISTINA DELL’8.5.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 128 del 18.5.2004)
L’U.S. Gioiosa Jonica proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale
Calabria avverso la regolarità della gara Cittanovese/Santa Cristina dell’8.5.2004,
deducendo la violazione dell’art. 67 N.O.I.F., in quanto la gara era stata diretta da arbitro
diverso da quello originariamente designato, impossibilitato a raggiungere la sede dell’incontro
a causa di un guasto all’automobile.
Come risulta dal referto e dagli atti ufficiali del Comitato relativi all’incontro, il designatore,
avvertito dall’indisponibilità, provvedeva a contattare altro direttore di gara che,
con il consenso delle squadre, permetteva lo svolgimento della gara.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata
sul C.U. n. 125 del 12 maggio 2004, dichiarava inammissibile il reclamo ritenendo in effetti
che questo fosse stato inoltrato in violazione dell’art. 29, comma 2, C.G.S., da soggetto
diverso dalle società partecipanti o da loro tesserati.
L’U.S. Gioiosa Jonica impugnava la decisione del Giudice Sportivo con reclamo in
data 14.5.2004. L’adita Commissione Discilinare deliberava, con decisione pubblicata sul
C.U. del Comitato Regionale Calabria n. 128 del 17 maggio 2004, di dichiarare il reclamo
inammissibile e di incamerare la relativa tassa, rilevando la medesima mancanza di interesse
diretto al reclamo ritenuta dal Giudice Sportivo.
Contro tale decisione propone reclamo la U.S. Gioiosa Jonica, la quale rileva che il
reclamo aveva come scopo quello di sollecitare l’intervento d’ufficio degli organi di giustizia
sportiva.
Il reclamo proposto a questa C.A.F. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto
proposto da soggeto non titolare di interesse diretto al reclamo, così come esattamente
ritenuto dagli organi giudicanti di primo e secondo grado.
La norma di cui all’art. 29, comma 2, C.G.S., è estremamente chiara e non suscettibile
di interpretazione estensiva.
Neppure è fondato l’argomento, contenuto nel reclamo dell’U.S. Gioiosa Jonica, per il
quale il ricorso sarebbe stato ammissibile sotto il profilo dell’art. 29, comma 3, C.G.S., in
quanto è quantomeno temerario adombrare la perpetrazione di un illecito sportivo in un
caso in cui all’indisponibilità del direttore di gara si è posto rimedio attraverso il reperimento,
a cura del designatore, di altro ufficiale di gara a disposizione dell’A.I.A..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 C.G.S.,
per mancanza di legittimazione dell’appellante, l’appello come sopra proposto dall’U.S. Gioiosa
Jonica di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). Dispone incamerarsi la tassa versata.
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