F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 4/6/04 APPELLI DELLA CASERTANA F.C. E DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/SAVOIA DEL 30.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 176 del 2.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 4/6/04
APPELLI DELLA CASERTANA F.C. E DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA CASERTANA/SAVOIA DEL 30.5.2004 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 176
del 2.6.2004)
Con distinti ricorsi la Casertana F.C. srl e la S.S. Savoia inoltravano ricorso a questa
Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. di cui
al C.U. n. 176 del 2 giugno 2004, con cui, in relazione alla gara Casertana/Savoia del
31.5.2004 (partita di ritorno dei play-off del Campionato Nazionale Dilettanti, Girone G)
conclusasi con il risultato di 3-1 a favore della società ospitante, era stata confermata la
decisione del Giudice Sportivo (punizione della perdita della gara per 0-3 nei confronti di
entrambe le squadre, oltre alla squalifica del campo del Savoia e della Casertana, rispettivamente
per tre e sei giornate, con obbligo per entrambe di disputare i successivi incontri
in campo neutro e a porte chiuse).
I due ricorsi sono soggettivamente ed oggettivamente connessi e devono essere pertanto
riuniti.
Va premesso che questa Commissione non è un giudice di terza istanza e pertanto
ogni considerazione di merito deve ritenersi inammissibile in questa sede.
Va anche evidenziato che la Savoia, all’odierna udienza ha espressamente accettato
il contraddittorio, cosa questa che elide la valutazione di qualsiasi profilo procedurale al riguardo.
Sempre sotto il profilo procedurale, le doglianze della Casertana, come si vedrà, investono
aspetti della controversia che non influirebbero in nessun caso sulla valenza degli
argomenti decisionali adottati e pertanto non hanno dignità di autonome censure; in
particolare va evidenziato che la documentazione medica relativa al calciatore prodotta
dal Savoia, asseritamene in modo surrettizio e comunque sulla base di un ricorso ritenuto
inammissibile, non hanno influito in maniera determinante sulla decisione e, quindi non rileva
la legittimità o meno della produzione di essi.
Ricordato che la eventuale alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria
non può condurre alla sanzione della perdita della gara e che l’istanza volta ad ottenere
la ripetizione della partita deve considerarsi inammissibile perché proposta tardivamente
solo in udienza di fronte alla Commissione Disciplinare, va rilevato che sostanzialmente
i vizi lamentati dalla Casertana sono ravvisabili in vizio di motivazione e disparità di
trattamento tra le affiliate.
Quanto al primo di essi, risulta praticamente incontestato che prima dell’inizio dell’incontro
si avevano ripetuti scontri tra le opposte tifoserie, culminati con invasioni (almeno
due) del campo di gioco; l’arrivo dell’autobus della squadra ospitata ha provocato minacce
verbali ed atti di violenza da parte della tifoseria locale; nel corso del riscaldamento, il
calciatore del Savoia Marco Vitiello veniva colpito da ripetuti colpi, a seguito dei quali veniva
trasportato in ospedale e non partecipava alla gara, benché nella lista consegnata
all’arbitro figurasse come portiere titolare.
La partita aveva inizio con oltre venticinque minuti di ritardo in ragione del perdurare
dell’atteggiamento reciprocamente ostile delle due tifoserie. Veniva poi sfondato un cancello
di separazione delle tribune dal campo di gioco, costringendo le forze dell’ordine ad
intervenire per evitare l’invasione.
L’arbitro non dava inizio al secondo tempo, fino a quando non si provvedeva alla riparazione
del cancello divelto.
Su questa base di fatto, non sostanzialmente smentita da nessuno degli ufficiali di
gara e degli incaricati F.I.G.C. a vario titolo presenti, il Giudice Sportivo prima e la Commissione
Disciplinare poi hanno ritenuto che non sussistessero le condizioni perché l’intera
partita potesse essere considerata regolarmente disputata, per fatti attribuibili in diversa
misura ad entrambe le tifoserie.
La motivazione si basa sostanzialmente sul clima di rissa instauratosi al di fuori dell’impianto,
con danni dall’automezzo del Savoia, continuato all’interno prima dell’inizio
della partita, con invasioni di campo e violenze in danno del Vitiello, impossibilitato a
prendere parte alla gara (è appena il caso di rilevare che l’enorme risalto dato dalla Casertana
all’eventualità che un’originaria lista non contenesse il nome del Vitiello, destinato
quindi alla tribuna, non può avere l’incidenza decisionale che a tanto si vorrebbe attribuire
atteso che fa testo unicamente la lista consegnata all’arbitro, che conteneva, poi cancellato,
il nominativo di questi), il ritardato inizio della partita, la rottura di un cancello, il ritardato
inizio del secondo tempo, dovuto alla necessità di riparare il cancello stesso, cui può
aggiungersi che la necessariamente affrettata riparazione del medesimo cancello, poteva
indurre a credere che la resistenza di esso ne fosse risultata sminuita significativamente.
Ora la semplice elencazione di tali fatti, di diversa gravità e di non eguale valenza ai
fini sanzionatori, ma tutti susseguitisi nel contesto di quella partita, lascia chiaramente intendere
che l’iter logico della motivazione è perfettamente ricostruibile e non presta il fianco
a censure di illogicità o di incoerenza. La diversa (parzialmente) valutazione operata
sulla regolarità della gara da parte di soggetti istituzionalmente al riguardo coinvolti, originata
anche dalla non coincidenza delle percezioni dei diversi episodi, non ne altera l’obiettiva
valenza negativa e non sminuisce la rilevanza assorbente del referto arbitrale, in
quanto appunto contrassegnata da fattori non pervenuti alla diretta conoscenza dell’arbitro
stesso.
In definitiva sul punto, il vizio di motivazione lamentato non sussiste in nessuna delle
ipotesi prospettate.
Il secondo motivo fa leva sulla diversa incidenza che, nelle gare (segnatamente di ritorno)
dei play-off, può avere la stessa sanzione inflitta ad entrambe le squadre, come nel
caso che ne occupa, in cui la sanzione della perdita della gara per 0-3 inflitta ad entrambe
le compagini, atteso il risultato della gara di andata, ne qualifica di fatto una, rendendo
ineguale la formalmente uguale sanzione.
Tale conseguenza non può che essere ritenuta sussistente, ma allo stato della normativa,
rilevato che si sono dettate norme speciali in relazione a vari aspetti dei play-off,
senza che su questo punto si sia ritenuto di regolamentare un pur rilevante profilo, non
può che ritenersi che il legislatore federale, a fronte di fattori di gravità disciplinare tale da
comportare la assai grave sanzione della perdita della gara per entrambe le società, abbia
ritenuto di mantenere senza aggiustamenti dettati dalla peculiare conformazione dei
play-off la operatività di tale norma, accettando le conseguenze che necessariamente ne
possono derivare: del resto, anche se tale situazione normativa dovesse essere ascritta a
mera dimenticanza, il sistema non offre rimedi interpretativi utili allo scopo, né opera al riguardo
il precedente invocato, in cui i presupposti non erano analoghi, come dimostra la
lettura di quella decisione.
Le stesse considerazioni valgono per escludere che possa essere diversamente valutato
il reclamo del Savoia, peraltro non limpidissimo nelle sue richieste conclusive.
I due reclami vanno pertanto respinti; consegue l’incameramento delle tasse rispettive.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla Casertana F.C.
di Caserta e dalla S.S. Savoia di Torre Annunziata (NA), li respinge e dispone incamerarsi
le relative tasse.
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