F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 4/6/04 APPELLI DELLA CASERTANA F.C. E DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/SAVOIA DEL 30.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 176 del 2.6.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 4/6/04 APPELLI DELLA CASERTANA F.C. E DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA/SAVOIA DEL 30.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 176 del 2.6.2004) Con distinti ricorsi la Casertana F.C. srl e la S.S. Savoia inoltravano ricorso a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. di cui al C.U. n. 176 del 2 giugno 2004, con cui, in relazione alla gara Casertana/Savoia del 31.5.2004 (partita di ritorno dei play-off del Campionato Nazionale Dilettanti, Girone G) conclusasi con il risultato di 3-1 a favore della società ospitante, era stata confermata la decisione del Giudice Sportivo (punizione della perdita della gara per 0-3 nei confronti di entrambe le squadre, oltre alla squalifica del campo del Savoia e della Casertana, rispettivamente per tre e sei giornate, con obbligo per entrambe di disputare i successivi incontri in campo neutro e a porte chiuse). I due ricorsi sono soggettivamente ed oggettivamente connessi e devono essere pertanto riuniti. Va premesso che questa Commissione non è un giudice di terza istanza e pertanto ogni considerazione di merito deve ritenersi inammissibile in questa sede. Va anche evidenziato che la Savoia, all’odierna udienza ha espressamente accettato il contraddittorio, cosa questa che elide la valutazione di qualsiasi profilo procedurale al riguardo. Sempre sotto il profilo procedurale, le doglianze della Casertana, come si vedrà, investono aspetti della controversia che non influirebbero in nessun caso sulla valenza degli argomenti decisionali adottati e pertanto non hanno dignità di autonome censure; in particolare va evidenziato che la documentazione medica relativa al calciatore prodotta dal Savoia, asseritamene in modo surrettizio e comunque sulla base di un ricorso ritenuto inammissibile, non hanno influito in maniera determinante sulla decisione e, quindi non rileva la legittimità o meno della produzione di essi. Ricordato che la eventuale alterazione del potenziale atletico della squadra avversaria non può condurre alla sanzione della perdita della gara e che l’istanza volta ad ottenere la ripetizione della partita deve considerarsi inammissibile perché proposta tardivamente solo in udienza di fronte alla Commissione Disciplinare, va rilevato che sostanzialmente i vizi lamentati dalla Casertana sono ravvisabili in vizio di motivazione e disparità di trattamento tra le affiliate. Quanto al primo di essi, risulta praticamente incontestato che prima dell’inizio dell’incontro si avevano ripetuti scontri tra le opposte tifoserie, culminati con invasioni (almeno due) del campo di gioco; l’arrivo dell’autobus della squadra ospitata ha provocato minacce verbali ed atti di violenza da parte della tifoseria locale; nel corso del riscaldamento, il calciatore del Savoia Marco Vitiello veniva colpito da ripetuti colpi, a seguito dei quali veniva trasportato in ospedale e non partecipava alla gara, benché nella lista consegnata all’arbitro figurasse come portiere titolare. La partita aveva inizio con oltre venticinque minuti di ritardo in ragione del perdurare dell’atteggiamento reciprocamente ostile delle due tifoserie. Veniva poi sfondato un cancello di separazione delle tribune dal campo di gioco, costringendo le forze dell’ordine ad intervenire per evitare l’invasione. L’arbitro non dava inizio al secondo tempo, fino a quando non si provvedeva alla riparazione del cancello divelto. Su questa base di fatto, non sostanzialmente smentita da nessuno degli ufficiali di gara e degli incaricati F.I.G.C. a vario titolo presenti, il Giudice Sportivo prima e la Commissione Disciplinare poi hanno ritenuto che non sussistessero le condizioni perché l’intera partita potesse essere considerata regolarmente disputata, per fatti attribuibili in diversa misura ad entrambe le tifoserie. La motivazione si basa sostanzialmente sul clima di rissa instauratosi al di fuori dell’impianto, con danni dall’automezzo del Savoia, continuato all’interno prima dell’inizio della partita, con invasioni di campo e violenze in danno del Vitiello, impossibilitato a prendere parte alla gara (è appena il caso di rilevare che l’enorme risalto dato dalla Casertana all’eventualità che un’originaria lista non contenesse il nome del Vitiello, destinato quindi alla tribuna, non può avere l’incidenza decisionale che a tanto si vorrebbe attribuire atteso che fa testo unicamente la lista consegnata all’arbitro, che conteneva, poi cancellato, il nominativo di questi), il ritardato inizio della partita, la rottura di un cancello, il ritardato inizio del secondo tempo, dovuto alla necessità di riparare il cancello stesso, cui può aggiungersi che la necessariamente affrettata riparazione del medesimo cancello, poteva indurre a credere che la resistenza di esso ne fosse risultata sminuita significativamente. Ora la semplice elencazione di tali fatti, di diversa gravità e di non eguale valenza ai fini sanzionatori, ma tutti susseguitisi nel contesto di quella partita, lascia chiaramente intendere che l’iter logico della motivazione è perfettamente ricostruibile e non presta il fianco a censure di illogicità o di incoerenza. La diversa (parzialmente) valutazione operata sulla regolarità della gara da parte di soggetti istituzionalmente al riguardo coinvolti, originata anche dalla non coincidenza delle percezioni dei diversi episodi, non ne altera l’obiettiva valenza negativa e non sminuisce la rilevanza assorbente del referto arbitrale, in quanto appunto contrassegnata da fattori non pervenuti alla diretta conoscenza dell’arbitro stesso. In definitiva sul punto, il vizio di motivazione lamentato non sussiste in nessuna delle ipotesi prospettate. Il secondo motivo fa leva sulla diversa incidenza che, nelle gare (segnatamente di ritorno) dei play-off, può avere la stessa sanzione inflitta ad entrambe le squadre, come nel caso che ne occupa, in cui la sanzione della perdita della gara per 0-3 inflitta ad entrambe le compagini, atteso il risultato della gara di andata, ne qualifica di fatto una, rendendo ineguale la formalmente uguale sanzione. Tale conseguenza non può che essere ritenuta sussistente, ma allo stato della normativa, rilevato che si sono dettate norme speciali in relazione a vari aspetti dei play-off, senza che su questo punto si sia ritenuto di regolamentare un pur rilevante profilo, non può che ritenersi che il legislatore federale, a fronte di fattori di gravità disciplinare tale da comportare la assai grave sanzione della perdita della gara per entrambe le società, abbia ritenuto di mantenere senza aggiustamenti dettati dalla peculiare conformazione dei play-off la operatività di tale norma, accettando le conseguenze che necessariamente ne possono derivare: del resto, anche se tale situazione normativa dovesse essere ascritta a mera dimenticanza, il sistema non offre rimedi interpretativi utili allo scopo, né opera al riguardo il precedente invocato, in cui i presupposti non erano analoghi, come dimostra la lettura di quella decisione. Le stesse considerazioni valgono per escludere che possa essere diversamente valutato il reclamo del Savoia, peraltro non limpidissimo nelle sue richieste conclusive. I due reclami vanno pertanto respinti; consegue l’incameramento delle tasse rispettive. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla Casertana F.C. di Caserta e dalla S.S. Savoia di Torre Annunziata (NA), li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.
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