F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 4/6/04 APPELLO DELL’U.S. PONTE PATTOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PILA/ PONTE PATTOLI DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 87 del 28.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 4/6/04 APPELLO DELL’U.S. PONTE PATTOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PILA/ PONTE PATTOLI DEL 16.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 87 del 28.5.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 28 maggio 2004, rigettava il reclamo dell’U.S. Ponte Pattoli, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, con la quale la gara Pila Calcio/Ponte Pattoli del 16.5.2004, veniva omologata con il risultato di 2-0. La Commissione Disciplinare rilevava che la posizione del calciatore Pignattini Diego dell’U.S. Ponte Pattoli, nella predetta gara, era regolare, in quanto quest’ultimo (squalificato per recidiva in una gara di spareggio disputatasi il 1.5.2004, da considerarsi come ultima gara (“appendice necessaria, anche se eventuale, ai fini della determinazione della classifica finale e quindi, come tale, da ritenersi come una gara integrante il campionato medesimo” di quel campionato) poteva partecipare regolarmente alle gare di play-off e scontare la gara di squalifica nel campionato successivo. La Commissione Disciplinare osservava, giustamente, che “stante il diverso regime che regola le gare di campionato e quelle di play-off, appare chiaro che lo stesso Giudice Sportivo ha considerato la gara di spareggio come facente parte del campionato allorché ha cumulato le ammonizioni riportate dal calciatore Pignattini, ai fini della irrogazione della squalifica”. La decisione della Commissione Disciplinare è corretta e va confermata. I motivi di appello non inficiano questa conclusione. Il riferimento normativo che la U.S. Ponte Pattoli ritiene mancante, nella decisione della Commissione Disciplinare è l’art. 14 comma 12 lettera b) C.G.S.. La ricorrente, dopo avere riesposto “gli antefatti al giudizio davanti la Commissione Disciplinare”; “i motivi di diritto dedotti davanti alla Commissione Disciplinare” e riassunto “la decisione della Commissione Disciplinare”, ha ripetuto la sua tesi, secondo la quale, il Pignattini doveva scontare la gara di squalifica “in occasione della gara di play-off, disputata tra le società Pila e Ponte Pattoli, in data 16.5.2004. L’affermazione contraria all’argomentazione della Commissione Disciplinare è apodittica e non tiene conto di quanto affermato dal predetto organo della giustizia sportiva, limitandosi a ripetere quanto già detto nel giudizio di secondo grado. Non corrisponde, quindi, a verità, per quanto detto, che la gara di spareggio non può essere qualificata quale ultima giornata del campionato. Deve, di conseguenza essere incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Pattoli di Ponte Pattoli (Perugia) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it