F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DEL SIG. CHIACCHIARETTA GIANCARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 376 del 20.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DEL SIG. CHIACCHIARETTA GIANCARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 376 del 20.5.2004) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 376 del 20 maggio 2004, applicava all’allenatore Chiacchiaretta Giancarmine, tesserato del Pescara Calcio, la squalifica fino al 31.10.2004, per comportamento gravemente irriguardoso e ingiurioso nei confronti del direttore della gara Pescara/Milan dell’8.5.2004 del campionato Primavera. Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Chiacchiaretta Giancarmine, con una serie di motivi in fatto. Preliminarmente va osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 1 lettera D) C.G.S. in quanto attinente questioni di merito già affrontata dai primi due giudici. Ne consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal Sig. Chiacchiaretta Giancarmine. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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