F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DEL SIG. CHIACCHIARETTA GIANCARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 376 del 20.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04
APPELLO DEL SIG. CHIACCHIARETTA GIANCARMINE AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 376 del 20.5.2004)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 376 del 20 maggio 2004, applicava all’allenatore
Chiacchiaretta Giancarmine, tesserato del Pescara Calcio, la squalifica fino al 31.10.2004,
per comportamento gravemente irriguardoso e ingiurioso nei confronti del direttore della
gara Pescara/Milan dell’8.5.2004 del campionato Primavera.
Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il
Chiacchiaretta Giancarmine, con una serie di motivi in fatto.
Preliminarmente va osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi dell’art. 33 comma 1 lettera D) C.G.S. in quanto attinente questioni di merito già affrontata
dai primi due giudici.
Ne consegue l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dal Sig. Chiacchiaretta Giancarmine. Dispone incamerarsi
la tassa versata.
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