F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DELL’A.C. PRO DRONERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE REVELLI IVANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 50 del 13.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04
APPELLO DELL’A.C. PRO DRONERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE REVELLI IVANO (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta -
Com. Uff. n. 50 del 13.5.2004)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, squalificava
fino al 30.6.2006 il calciatore Revelli Ivano della Pro Dronero per comportamento fortemente
minaccioso nei confronti della terna arbitrale al termine della gara Pro Dronero/-
Corneliano del 25.4.2004 (Comunicato Ufficiale n. 48 del 29 aprile 2004).
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, a
fronte del reclamo proposto dalla Pro Dronero per il proprio Calciatore Revelli Ivano, riduceva
la squalifica al 30.6.2005 (Com. Uff. n. 50 del 13 maggio 2004).
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la Pro Dronero sostenendo la
violazione e falsa applicazione dell’art. 30.4 e dell’art. 30.5 del C.G.S. per non aver la
Commissione Disciplinare ottemperato al principio del contraddittorio delle parti, oltre alla
contraddittoria valutazione ed erronea valutazione dei fatti.
Chiedeva, pertanto, l’integrazione del contraddittorio e la riduzione della pesante
squalifica inferta al Revelli.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Risulta dagli atti che la società Pro Dronero, nel proprio reclamo presentato alla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte ha “semplicemente”
espresso la propria disponibilità ad essere ascoltata per indicare il responsabile dei fatti
addebitati erroneamente, secondo la reclamante, al Revelli Ivano.
Non vi è pertanto esplicita richiesta di essere ascoltati così come stabilito dall’art.
30.5 C.G.S..
Quanto alla sanzione la stessa risulta congrua rispetto all’indecoroso comportamento
tenuto dal calciatore che risulta aver reiteratamente scalciato e colpito con manate sulla
schiena la terna arbitrale: e ciò risulta inconfutabilmente dal referto arbitrale e dal supplemento
di rapporto che fanno piena prova. Né dagli atti risultano elementi certi di segno
contrario o diversi.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Pro Dronero
di Dronero (Cuneo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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