F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DEL CALCIATORE VECCHIO ENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 91 del 13.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04
APPELLO DEL CALCIATORE VECCHIO ENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 91 del 13.5.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata
sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 13 maggio 2004, confermava la precedente decisione
del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, con la quale al calciatore Vecchio
Enzo era stata applicata la sanzione della squalifica fino al 31.10.2004, per avere, nel corso
della gara Nuova Circe/Chiaiamari del 2.5.2004, calciato, con violenza, il pallone contro
l’arbitro senza colpirlo e al momento dell’espulsione, per averlo ingiuriato e minacciato.
Avverso questa decisione proponeva appello il Vecchio con una serie di motivi di merito.
Preliminarmente va osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ai
sensi dell’art. 33 comma 1 lettera D) C.G.S., in quanto lo stesso ha ad oggetto questioni
di merito, già affrontate nei primi due gradi del giudizio.
La tassa versata deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dal calciatore Vecchio Enzo. Dispone incamerarsi la tassa
versata.
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